Dalla dichiarazione non veritiera deriva l’obbligo di segnalazione immediata nei confronti dell’Amministrazione che gestisce il m.e.p.a

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L’appellante aveva presentato domanda per l’iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da CONSIP, nella categoria OG1, senza essere in possesso di tale livello di qualificazione.

Ai sensi dell’art. 213, comma 13, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016, ratione temporis vigente ed oggi sostituito dal 222, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00.

Ad avviso dell’appellante, la stazione appaltante ha confuso la richiesta di partecipare alle procedure di affidamento implicanti il possesso della SOA con la dichiarazione dell’immediata disponibilità del requisito, che sarebbe stata garantita tramite l’avvalimento, una volta ricevuto l’invito a partecipare ad una specifica gara.

 
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Consiglio di Stato, Sez. V, 06/02/2026, n. 989 respinge l’appello:

La censura è destituita di fondamento.

La stessa ricorrente/appellante ha ammesso di aver reso una dichiarazione inesatta e, quindi, non veritiera (v. p. 14 dell’appello, in cui si è evidenziato di aver dichiarato addirittura una classifica VIII superiore a quella necessaria per la gara specifica, pari alla Classifica IV; p. 17, cui la dichiarazione è stata qualificata come formalmente falsa).

Proprio dalla dichiarazione non veritiera, pur se resa in buona fede, in considerazione dell’asserita necessità di superare le difficoltà tecniche collegate alla piattaforma telematica, deriva l’obbligo di segnalazione immediata – sia dell’inesatto contenuto della propria dichiarazione sia delle problematiche del sistema- nei confronti dell’Amministrazione che gestisce il m.e.p.a., già prima della partecipazione ad una specifica gara, in quanto solo l’Amministrazione può, da un lato, valutare le conseguenze della dichiarazione non veritiera e prevenire eventuali indebiti vantaggi e, dall’altro lato, indicare all’operatore la soluzione già esistente o, se necessario, intervenire sul sistema, risolvendo il problema riscontrato nei confronti di tutti gli operatori, che altrimenti, potrebbero subire un pregiudizio. Tale obbligo sorge in virtù del dovere di buona fede e di quello di comportarsi correttamente e diligentemente, che sono proiezioni dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. e dovere di neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., ed incombono, quindi, su tutti gli operatori economici, anche in fasi indipendenti o solo propedeutiche rispetto alla gara o alla conclusione del contratto.

In proposito deve evidenziarsi che l’introduzione di una dichiarazione non veritiera in una piattaforma digitale pubblica può avere effetti e conseguenze che sfuggono al controllo ed alla previsione dello stesso operatore economico, il quale è, quindi, tenuto, nel suo interesse, a segnalare l’inesattezza o imprecisione contenuta nella dichiarazione, per conformare la sua azione ai parametri di diligenza pretesi nei settori pubblici (Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2024, n. 7798, secondo cui le imprese che partecipano a gare d’appalto pubbliche devono dimostrare un elevato grado di professionalità e diligenza, superiore alla media: questa diligenza non riguarda solamente l’esecuzione del contratto, ma si estende anche alle fasi preliminari e di preparazione, incluse la redazione dei documenti necessari per partecipare alla gara).

Inoltre, tale dichiarazione non veritiera può avere conseguenze sugli altri operatori economici, per cui, anche la buona fede, che impone di salvaguardare l’interesse altrui, comporta l’obbligo di un avviso immediato, strumentale a porre gli altri operatori nelle stesse condizioni. Del resto, gli obblighi di correttezza e buona fede sono stati esplicitati dal d.lgs. n. 36 del 2023, agli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, ma costituiscono applicazioni dei principi e delle regole generali già vigenti nell’ordinamento.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/02/2026 di Roberto Donati

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