Indicazione costo manodopera - affidamenti diretti

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Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere 26 febbraio 2024, n. 2398 chiarisce l’ambito di applicazione degli articoli 41 comma 14, e articolo 108 comma 9, del Codice dei contratti per gli affidamenti diretti, definendo con maggiore precisione le relative disposizioni.

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Quesito:         

Visto il comma 14 dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023 secondo cui: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13", si chiede se la previsione è limitata alle procedure di gara in senso stretto (aperte, ristrette e negoziate) e quindi siano esclusi gli affidamenti diretti di cui all'art 50 comma 1 lett a) e b) del codice dei contratti. Per cui l'offerente è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera ai sensi dell'art 108 comma 9 (l'esclusione riguarda solo forniture senza posa in opera e servizi intellettuali), ma senza una preventiva stima da parte della Stazione Appaltante all'interno della richiesta di offerta per affidamento diretto.

Risposta aggiornata             

Relativamente al tema posto si richiama l’art. 48 del nuovo codice ed in particolare il comma 4 dello stesso, secondo cui “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Pertanto, l’art. 41 comma 14 trova applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale - quale la tutela dei lavoratori - che deve essere comunque rispettato. Ciò posto, è necessario che siano previste modalità idonee che tengano conto del fatto che negli affidamenti diretti non viene effettuata una procedura di gara.

La redazione di TuttoGare PA del 15/03/2024

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