Repetita iuvant: le clausole dubbie debbono essere interpretate nel senso più favorevole alla massima partecipazione

Nel respingere il ricorso il Tar Liguria ribadisce (gara per forniture sanitarie) come in caso di clausole dubbie esse debbano essere interpretate nel senso più favorevole alla massima partecipazione.

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Questo quanto ricordato da Tar Liguria, Sez. I, 14/07/2023, n. 720:
Ad abundantiam si rileva altresì che, quand’anche la normativa di gara fosse effettivamente interpretabile indifferentemente sia nel senso di un materasso strutturalmente incorporato nel letto, sia nel senso della sua semplice annessione al letto, si tratterebbe comunque di una clausola di portata dubbia che, in ossequio ai notori principi pro-concorrenziali, dovrebbe essere interpretata nel senso più favorevole alla massima partecipazione (ex pluribus cfr. Cons. Stato, sez. III, 14.5.2020 n. 3084), impedendo l’esclusione dell’offerta della controinteressata.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/07/2023 di Roberto Donati

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