Caratteristiche tecniche per una partecipazione più ampia alla gara

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La recente sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez.2, del 4 marzo 2024, n.616, riguarda una disputa relativa alla documentazione di gara di una procedura avviata da un ente pubblico per la fornitura di dispositivi medici e servizi connessi. La questione principale verteva sul requisito, stabilito dalla stazione appaltante, che i concorrenti dovessero offrire dispositivi in grado di consentire il monitoraggio remoto attraverso una piattaforma internet.

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La società ricorrente contestava tale requisito, sostenendo che esso avrebbe creato un ostacolo anticoncorrenziale, limitando la partecipazione alla gara a un unico operatore. Inoltre, si evidenziava la contraddizione tra la decisione di stipulare un accordo quadro che presuppone la presenza di più fornitori e l'imposizione di un requisito che limitava la scelta a un solo fornitore.

Il Tribunale, tuttavia, ha respinto le censure avanzate dalla parte ricorrente. Ha chiarito che i requisiti tecnici imposti dalla stazione appaltante devono favorire la più ampia partecipazione alla gara, ma devono anche soddisfare le esigenze dell'ente pubblico. In questo caso, il requisito del monitoraggio remoto attraverso piattaforma internet era giustificato dall'interesse pubblico alla tutela della salute dei pazienti.

La sentenza ha ribadito che, anche se il requisito limitava la scelta dei fornitori, esso rispondeva a una reale esigenza e non costituiva un ostacolo ingiustificato alla concorrenza. Inoltre, la decisione di avviare un accordo quadro non invalidava il requisito stesso, poiché il criterio principale era soddisfare l'interesse pubblico alla salute dei cittadini.

In conclusione, il ricorso è stato respinto e le spese di giudizio sono state compensate, considerando la complessità delle questioni trattate.

La redazione di TuttoGare PA del 26/03/2024

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