Anche il TAR Toscana sul carattere fittizio del taglio delle ali
Dopo la recente pronuncia del Collegio piemontese, anche quello fiorentino ritiene che il taglio delle ali ai fini della definizione della soglia di anomalia, anche nel caso di esclusione automatica, debba ritenersi fittizio.
Ecco l’iter motivazionale di Tar Toscana, sez. I, 19 maggio 2020, n. 595
“A tal fine è necessario premettere che la procedura di cui si tratta, per quanto riguarda il calcolo della soglia di anomalia, ricade sotto la disciplina dell’art. 97 comma 2 bis del d.lgs. n. 50/2016, essendosi in presenza di una gara in cui il numero delle offerte ammesse è stato inferiore a quindici (tredici per l’esattezza).
Detta disposizione prevede che la “congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata” sulla base di un procedimento articolato in due fasi.
Nella prima fase del c.d. taglio delle ali (lett. a), si procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, mentre nella seconda (applicazione del c.d fattore di correzione) si procede ai calcoli di cui alle lett. b) e c) del comma 2 bis per individuare la soglia di anomalia per le offerte.
In relazione a detto procedimento si è pronunciata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen. del 30 agosto 2018, n. 13) che ha sancito che la locuzione “offerte ammesse”, (al netto del c.d. “taglio delle ali”) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” (da utilizzare per l’applicazione del fattore di correzione), devono far riferimento a platee omogenee di concorrenti.
Dall’esame della documentazione in atti (circostanza che non è stata nemmeno smentita dalla ricorrente) risulta la correttezza dell’operato dell’Amministrazione che, a sua volta, non ha considerato nei calcoli per l’applicazione del fattore di correzione le offerte accantonate per effetto del taglio delle ali.
Ne consegue che risulta rispettato il principio sancito dall’Adunanza Plenaria della omogeneità delle platee delle offerte (e dei concorrenti) con riferimento al computo del taglio delle ali e a quello per l’applicazione del fattore di correzione.
Dall’esame dei calcoli elencati nel comma 2 bis è possibile desumere che i due procedimenti, relativi al “taglio delle ali” e all’applicazione del “fattore di correzione”, hanno l’unica finalità di individuare la soglia di anomalia delle offerte e non di escludere automaticamente dalla gara le imprese che hanno presentato offerte ricomprese in detto taglio.
Non è, quindi, condivisibile l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente in base al quale il taglio delle offerte rientranti nel 10% di maggiore o minore ribasso (c.d. “ali”) debba rappresentare una definitiva fuoriuscita dal novero delle offerte valide per la gara.
Anche successive pronunce di merito hanno avuto modo di chiarire che l’accantonamento disciplinato dal comma 2 bis è un meccanismo meramente fittizio, finalizzato soltanto al calcolo della soglia di anomalia delle offerte, non essendo suscettibile di determinare l’automatica esclusione dalla gara (in questo senso Cons. Stato, V, 27/12/2018 n. 7239).
Il procedimento diretto al calcolo delle offerte con ribasso rientrante nel taglio delle ali non può sostituire la verifica dell’eventuale anomalie dell’offerta, quest’ultimo fondato sulla verifica della serietà dell’offerta in contraddittorio con l’impresa partecipante (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06/04/2020, n. 212).
Ne consegue l’infondatezza dell’unica censura proposta, circostanza quest’ultima che consente di respingere il ricorso”.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/05/2020 di Elvis Cavalleri
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