Calcolo del valore dell’appalto e divieto di frazionamento per servizi di ingegneria e architettura

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Calcolo del valore dell’appalto e divieto di frazionamento per servizi di ingegneria e architettura

Stante le riscontrate criticità emerse a seguito di diversi procedimenti di vigilanza, l’Anac con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell'Autorità del 10 luglio 2024 ha ritenuto opportuno “fornire talune indicazioni generali in merito alle corrette modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura”. 

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Nel Comunicato è stata, in particolare, evidenziata la priorità accordata dal nuovo codice Appalti “all’affidamento congiunto degli incarichi di progettazione riferibili ad un’opera unitaria, funzionale e fruibile, che trova il suo fondamento nella principale esigenza di garantirne l’omogeneità, la coerenza e la funzionalità di un’opera o di un intervento unitario”.

“In quest’ottica – scrive Anac nell’Atto a firma del Presidente - ed in ragione della specificità delle vigenti disposizioni in materia di progettazione, al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento le stazioni appaltanti sono invitate a dare priorità all’affidamento complessivo della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria. Le stesse devono, altresì, calcolare correttamente l’importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e/o incarico da affidare ai fini della conseguente applicazione della procedura prevista per l’importo totale dei servizi in questione”.

“Stante la specificità delle vigenti disposizioni in materia di progettazione, resta fermo, in via generale, il favor stabilito dalla normativa, in particolare, dal vigente articolo 58, per la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi e   finalizzato a garantire - nel rispetto dei princìpi europei - condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese”.

Anac, infine, precisa che le indicazioni fornite nel Comunicato non trattano dell’equo compenso e della problematica riferibile al coordinamento normativo tra il Codice Appalti e la Legge n. 49/2023. 
Le decisioni in materia saranno assunte nel contesto della Cabina di Regia e in sede di correttivo. 

Fonte: ANAC del 11/10/2024

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