Autostrade, mancati obblighi di esternalizzazione. Segnalazione a governo e parlamento
Ritardi per l’avvio delle procedure per le concessioni in scadenza
Con Atto di Segnalazione a Governo e Parlamento, Anac è intervenuta sulla mancata attuazione degli obblighi di esternalizzazione per le concessioni autostradali e sul mancato avvio delle procedure di gara per l’affidamento delle concessioni autostradali in scadenza.
La segnalazione, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° aprile 2026, deriva dalle criticità riscontrate da Anac, in sede di vigilanza, sulla mancata applicazione dell’articolo 186, commi 2, 4 e 6, del Codice e della delibera Anac n. 265 del 20 giugno 2023. Secondo l’articolo 186, comma 2, del Codice, i titolari di concessioni di valore superiore alla soglia comunitaria, che non siano state affidate “conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga” sono tenuti ad affidare all’esterno, mediante il ricorso a gare pubbliche, “una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario”.
In particolare, l’Autorità ha verificato che gli obblighi di esternalizzazione stabiliti dall’articolo 186 del Codice e attuati dalla delibera Anac n. 265 del 2023 non hanno ancora alcuna applicazione nel settore delle concessioni autostradali. Tali violazioni sono ancor più rilevanti con riguardo alle tratte autostradali A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova e A4 Torino-Milano le cui concessioni scadranno il prossimo 31 dicembre 2026. Il rischio concreto, infatti, è che tali concessioni andranno in scadenza senza che i concessionari si siano mai conformati ai suddetti obblighi di esternalizzazione.
A ciò si aggiunga che il mancato aggiornamento dei Piani Economici Finanziari (PEF) delle società concessionarie costituisce un ulteriore ostacolo per l’effettiva attuazione degli obblighi di esternalizzazione, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 186, comma 6 del Codice, i suddetti obblighi sono calcolati “sulla base degli importi risultanti dai piani economici finanziari annessi agli atti convenzionali”.
La mancata attuazione degli obblighi di esternalizzazione si pone, quindi, in aperto contrasto con il meccanismo di riequilibrio individuato dall’articolo 186 del Codice, volto a rimediare ex post a passati affidamenti diretti avvenuti al di fuori delle regole del mercato, e, più in generale, in palese violazione con il principio di tutela della concorrenza.
L'Autorità ha, inoltre, accertato che, per le tratte autostradali A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova e A4 Torino-Milano, le cui concessioni scadranno il 31 dicembre 2026, non è ancora stata bandita alcuna procedura di gara. La scadenza del 31 dicembre 2026 – tenuto conto anche della tipologia e della complessità delle gare relative alle concessioni autostradali – impone, tuttavia, l’immediata indizione delle relative procedure, in modo da evitare, da un lato, il ricorso a proroghe illegittime in favore delle attuali società concessionarie e, dall’altro, in modo da garantire che i nuovi concessionari vengano immessi nel possesso dell’infrastruttura a partire al 1° gennaio 2027.
La proroga di una concessione scaduta costituisce, nei fatti, un nuovo affidamento a favore del medesimo concessionario in palese violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento.
Fonte: ANAC 22/04/2026

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