Se l’albo è suddiviso in categorie e fasce di importo non si può ritenere violato il principio di rotazione.

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Con la sentenza 12 febbraio 2021, n. 125, il Tar Basilicata si esprime sull’applicabilità del principio di rotazione, fornendo un interessante spunto di approfondimento.

La questione trae origine dal ricorso presentato dalla seconda graduata in una procedura negoziata per l’affidamento di Lavori, la quale deduceva la violazione del criterio della rotazione previsto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016, per il quale l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie "avviene (...) nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese".

L’aggiudicataria risultava già vincitrice di una precedente negoziata per l’affidamento di lavori analoghi. Pertanto, a detta della ricorrente, non avrebbe dovuto essere invitata dalla Stazione Appaltante.

Avendo quest’ultima adottato (e regolamentato) una configurazione del proprio Albo strutturata e organizzata in diverse sezioni divise per categorie di iscrizione e fasce di importo, il Tar ritiene insussistente la violazione, rigettando il ricorso.

Ed infatti è lo stesso giudice a ricordare che sono le Linee Guida Anac n. 4 a consentire di “individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti”, previo avviso pubblico, indicante “la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’Amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo”.

Ben può, quindi, l’ente ripartire gli affidamenti in fasce di valore economico (oltre che in relazione al settore merceologico). In tal caso la rotazione potrà essere applicata con riferimento a ciascuna fascia e settore.

 

Autore: Redazione TuttoGare del 23/02/2021

 

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