Richiesta di iscrizione nella “white list” pur non essendo l’attività in appalto in alcun modo ricompresa tra quelle di cui all’art. 1, co. 53, l. n. 190/2012. La clausola è nulla!

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Appalto di servizi.

La ricorrente impugna il bando della procedura aperta contestando la formulazione di numerose previsioni dello stesso che, a suo parere, risultano immediatamente escludenti poiché d’ostacolo alla possibilità di elaborare un’offerta seria e ponderata.

Tra i vari motivi di ricorso viene contestato il disciplinare nella parte che prescrive l’iscrizione dell’operatore economico alla white list. La previsione sarebbe illegittima, in quanto prevedrebbe un elemento di partecipazione non richiesto dalla normativa vigente per il servizio in questione.

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Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 21/02/2023, n. 526, dichiara inammissibile il ricorso:

7. Con il quinto motivo di ricorso, si contesta l’art. 5 del disciplinare di gara laddove richiede, ai fini del possesso dei requisiti generali di partecipazione, l’iscrizione nella cd. white list, in violazione dell’art. 83, co. 8, del D. lgs. n. 50 del 2016, non essendo l’attività di lavanderia industriale in alcun modo ricompresa nel novero di quelle di cui all’art. 1, co. 53, l. n. 190/2012.

7.1. Il motivo è inammissibile in quanto si tratta di norma della lex specialis che, in quanto nulla, non è suscettibile di immediata impugnazione, come di seguito specificato.

In proposito va rilevato che le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco della Prefettura sono quelle espressamente individuate nell’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, come modificato dall’art. 4 bis del D.L. 8.4.2020 n. 23 (convertito in legge n. 40 del 5.6.2020) (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 19 dicembre 2020, n.484) e che tale elenco deve intendersi tassativo e di stretta interpretazione (TA.R. Campania, Napoli, sez. I, 23 marzo 2016, n. 1511).

Al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate, la verifica dell’insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa va attuata mediante gli strumenti delle informative e delle comunicazioni antimafia ex D.lgs. n. 159 del 2011.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del codice dei contratti, nulla è la clausola che preveda prescrizioni, a pena di esclusione, diverse da quelle previste dal codice stesso o dalla legge e che inammissibile è la censura su tale clausola, posto che essa è da considerarsi come non apposta ai documenti di gara (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 26 febbraio 2021, n. 513; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n.7967).

L’inammissibilità della censura consegue anche alla circostanza che la ricorrente non ha specificato quale sia il proprio interesse in relazione ad essa.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 21/02/2023 di Roberto Donati

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