La verifica dei requisiti può essere ultimata anche dopo l’aggiudicazione.

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E’ una ovvietà, eppure il Consiglio di Stato la deve ribadire: l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti.

Pertanto la verifica dei requisiti può essere ultimata anche dopo l’aggiudicazione.

Tra i motivi di ricorso avverso la Sentenza di primo grado, infatti, il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimersi sulla tesi per cui la stazione appaltante avrebbe illegittimamente aggiudicato l’appalto mentre la verifica dei requisiti generali e speciali era ancora in corso.

Consiglio di Stato, Sez. III, 23/02/2021, n. 1576 respinge l’appello e ricorda che:

2.1. Il primo giudice ha respinto il motivo, facendo richiamo all’art. 23 del disciplinare per effetto del quale “l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione”. Ne viene, secondo il ragionamento illustrato in sentenza, che la verifica dei requisiti può essere ultimata anche dopo l’aggiudicazione. Pertanto, il fatto che l’efficacia dell’aggiudicazione soggiaccia alla condizione sospensiva del positivo esito di dette attività, non costituisce motivo di illegittimità dell’azione amministrativa.

 

2.2. La ricorrente segnala la contraddittorietà di questa soluzione rispetto al dettato dell’art. 23 del disciplinare, nella parte in cui dispone che “la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto”.

 

2.3. Il motivo è infondato.

 

Come correttamente evidenziato dal primo giudice, l’art. 23 distingue l’approvazione della proposta di aggiudicazione (alla quale fa riferimento il passaggio richiamato dalla parte appellante) dall’aggiudicazione vera e propria, i cui effetti possono essere sospensivamente condizionati al buon esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti. Di seguito alla previsione richiamata dalla parte appellante, l’art. 23 dispone, infatti, che “l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti”.

 

Dunque, non è affatto corretto sostenere che la stazione appaltante era tenuta ad effettuare tutti i controlli e le verifiche disposte dalla normativa di settore prima di aggiudicare il servizio; ed il passaggio dell’art. 23 richiamato in tal senso dall’appellante è inconferente ai fini che qui rilevano, perché riferito ad un diverso momento procedimentale (l’approvazione della proposta di aggiudicazione).

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/02/2021 di Roberto Donati

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