L’ aggiornamento del prezzario regionale deve essere sorretto da adeguata istruttoria!
L’ aggiornamento del prezzario regionale deve essere sorretto da adeguata istruttoria. Lo stabilisce il Tar Sardegna, accogliendo il ricorso di operatore economico che aveva impugnato l’edizione 2022 del Prezzario dei lavori pubblici.
Il ricorso si basa sulle previsioni dell’art. 22 della L. R. n. 8 del 2018 e dell’art. 26 del D. L. n. 50/2022 (convertito in Legge n. 91/22), nonché sulle linee guida per la determinazione dei prezzari regionali del 29.4.2022 e del 27.6.2022 approvate con DM del 13.7.2022 n. 215, nonché delle linee guida del MIMS del 14.1.2022.
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SCARICA GRATIS LA GUIDACome detto, Tar Sardegna, Sez. I, 16/08/2023, n. 624 accoglie il ricorso:
Sul punto, ad avviso del Collegio, le doglianze di parte ricorrente risultano fondate nei termini di seguito esposti.
Invero, la Regione ha confermato di avere operato l’aggiornamento del prezziario basandosi sugli indici ISTAT in quanto i produttori/fornitori contattati nell’ambito della campagna di rilevazione dei prezzi condotta fino a marzo 2022, non avevano fornito risposta.
Inoltre, ha rilevato la Regione nelle proprie difese (vedi memoria ex art. 73 c.p.a.), “considerata la particolare e anomala situazione venutasi a profilare nella quale sono state registrate variazioni dei prezzi, in alcuni casi anche con cadenza settimanale, e la conseguente difficoltà nel reperimento dei preventivi dei prezzi dei prodotti, si è reso necessario uno slittamento temporale del completamento della campagna di indagine dei prezzi, avviata a novembre/dicembre 2021 fino al mese di marzo 2022, che ha necessariamente comportato un allungamento dei tempi utili per l’analisi e l’istruttoria dei dati e la pubblicazione della edizione 2022 del prezzario regionale avvenuto a giugno 2022, con la d.g.r. n. 19/23 del 21.06.2022”.
Sulla base di tali dichiarazioni, congiuntamente lette, e di quanto si dirà in seguito circa il confronto con i prezzari di altre Regioni, ritiene la Sezione che la Regione Sardegna non abbia compiuto un’istruttoria adeguata nell’aggiornamento del prezzo delle palancole metalliche di cui si controverte.
L’Amministrazione infatti, pur dando atto della “particolare e anomala situazione venutasi a profilare nella quale sono state registrate variazioni dei prezzi, in alcuni casi anche con cadenza settimanale, e la conseguente difficoltà nel reperimento dei preventivi dei prezzi dei prodotti”, al fine di procedere all’aggiornamento del prezzo di tale prodotto si è limitata a contattare un numero molto esiguo di produttori/fornitori, così correndo il rischio, poi effettivamente concretizzatosi, di non ricevere risposta alcuna e di non avere quindi dati da utilizzare in tal senso.
Inoltre, la campagna di rilevazione dei prezzi è stata condotta solo fino a marzo 2022, senza quindi tenere in considerazione le eventuali modifiche del prezzo tra marzo 2022 e giugno 2022, quando è stato definitivamente approvato l’aggiornamento impugnato, e ciò, nonostante la stessa Amministrazione avesse dato atto che tale periodo risultava caratterizzato da oscillazioni di prezzo che avvenivano anche a cadenza settimanale.
Peraltro, anche con riguardo al periodo da novembre/dicembre 2021 a marzo 2022 oggetto di rilevazione, le Società ricorrenti hanno dimostrato che la Regione si è rivolta a due operatori (……..), che neppure commercializzano proprio le palancole, senza invece contattare altri specifici fornitori di tale prodotto.
Inoltre l’Amministrazione, dopo le due richieste del dicembre 2021, non ricevendo risposta dai fornitori destinatari delle note regionali, anziché sollecitare gli stessi, ovvero rivolgersi ad altri operatori economici ampliando la platea dei soggetti interpellati, così da avere maggiori possibilità di risposta ed un materiale istruttorio più corposo, si è limitata a procedere all’analisi degli atti trasmessi in data 17.12.2021 dall’Ufficio statistica della Presidenza della Regione Sardegna, contenenti la scomposizione, al massimo livello di dettaglio disponibile, degli “Indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali” aggiornati al mese di Ottobre 2021, ed ha applicato, alle palancole laminate a caldo, l’incremento corrispondente al codice ATECO 24.52 assegnato (1,6% maggiorato fino alla concorrenza della percentuale del 5%, pari all’indice medio dell’inflazione rilevato dall’ISTAT del 4,9% nel periodo novembre 2021 – marzo 2022).
E tale decisione è maturata come si è visto in un periodo caratterizzato da una grande instabilità dei prezzi, come ammesso dalla stessa Regione, che ha infatti parlato di “particolare e anomala situazione venutasi a profilare nella quale sono state registrate variazioni dei prezzi, in alcuni casi anche con cadenza settimanale”, circostanza che avrebbe invece dovuto indurre l’Ente a compiere un’indagine approfondita sui prezzi di mercato delle palancole, contattando un numero elevato o comunque adeguato di operatori economici e conducendo l’esame delle variazioni dei prezzi per un lasso temporale più lungo, anziché fermarsi al marzo 2022.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/08/2023 di Roberto Donati
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