Affidamento di servizi di manutenzione digitale: limiti e presupposti del principio di equivalenza
Affidamento di servizi di manutenzione digitale: limiti e presupposti del principio di equivalenza
Se una stazione appaltante ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, per esempio tecnologico o informatico, con specifiche caratteristiche e modalità operative, non si possono offrire soluzioni alternative, ritenute non idonee a soddisfare l’interesse pubblico. Occorre che i concorrenti offrano quel particolare servizio individuato dalla stazione appaltante, non uno asseritamente equivalente.
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SCARICA GRATIS LA GUIDALo ha chiarito Anac con la delibera n. 320, approvata dal Consiglio dell’Autorità il 3 luglio 2024, intervenuta con un parere di precontenzioso riguardante una gara di servizi informatici indetta da Trentino Digitale spa. La gara, di importo pari a 839.000 euro, riguardava l’acquisizione di servizi di manutenzione hardware e software per infrastruttura HPE, tramite appalto specifico su sistema dinamico di acquisizione.
La società istante (società di manutenzione indipendente) lamentava di non avere potuto partecipare alla gara, a causa della mancata previsione nella lex specialis del principio di equivalenza, che non gli consentiva di offrire servizi “alternativi”, senza avere la certificazione e un accordo con il partner produttore degli apparecchi oggetto di manutenzione.
L’Autorità ha, invece, evidenziato che l’individuazione dei fabbisogni e la conseguente predisposizione della legge di gara costituiscono oggetto delle scelte discrezionali della stazione appaltante e che, nel caso di specie, non apparivano manifestamente irragionevoli le motivazioni di natura tecnica esplicitate dalla stazione appaltante, che avevano indotto quest’ultima a richiedere il rispetto di determinate condizioni negoziali in capo all’affidatario del servizio (correlate alla complessità del sistema di infrastruttura tecnologica a disposizione dell’Amministrazione).
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha respinto la censura relativa all’asserita violazione del principio di equivalenza, precisando che tale principio “non può essere invocato nel caso in cui una Stazione appaltante, fin dalla fase di programmazione del suo fabbisogno e di indizione della procedura, ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, connotata da specifiche caratteristiche e modalità operative, e ritenuta l’unica idonea a soddisfare l’interesse pubblico sotteso alla selezione del contraente”. Peraltro, nel caso trattato nel parere di precontenzioso, la Società istante non aveva neppure allegato quali soluzioni alternative ed asseritamente “equivalenti” avrebbe potuto proporre in caso di partecipazione e di aggiudicazione alla gara.
Fonte: ANAC del 11/07/2024
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