Lavori scorporabili sotto i 150 mila euro, illegittimo richiedere la SOA

Non può essere richiesta la SOA, e vige il regime di qualificazione semplificato, per i lavori scorporabili sotto i 150 mila

Nel Parere di Precontenzioso n. 753 del 5 settembre 2018 l’Anac si pronuncia sui requisiti di qualificazione nei lavori di valore inferiore ai 150.000 euro, anche riferito alle categorie scorporabili.
Se la Pubblica amministrazione sosteneva la necessarietà del possesso di attestazione di qualificazione sia per la categoria prevalente, sia per le scorporabili, trattandosi di appalto di importo superiore a 150.000 euro, in quanto è l’importo dei lavori e non quello della singola categoria che determina l’obbligo della qualificazione SOA, l’ANAC ha assunto la conclusione opposta.
I requisiti di qualificazione per i lavori nel regime transitorio
L’ANAC ricorda che assumono un ruolo centrale gli articoli 90 e 92 del Dpr 207/2010 e l’art. 12 della  legge 80/2014, allo stato vigenti in ragione del regime del periodo  transitorio.
L’ANAC premette che, per poter affermare  l’obbligatorietà dell’attestazione di qualificazione per i lavori scorporabili e ritenere legittimi  eventuali provvedimenti di esclusione, occorre avere riguardo all’importo dei  lavori, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo  superiore a 150.000 euro l’attestazione in capo all’esecutore è condizione  necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di  capacità tecnica e finanziaria.
Ma se l’importo dei lavori è inferiore a  150.000 euro, l’esecutore non deve necessariamente essere in possesso  dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto in forza dell’art. 90  del dPR 207/2010: ciò con riferimento, chiarisce l’ANAC, alle singole lavorazioni.
Quindi, anche se la lex specialis di gara richiede il  possesso di attestazione SOA, poiché l’obbligo di presentare la SOA deve  intendersi sussistente in quanto non sia applicabile l’art. 90 del dPR  207/2010 e l’eventuale interpretazione del  bando nel senso di impedire l’applicazione della norma citata ne determinerebbe  la nullità per violazione del principio della tassatività delle cause di  esclusione (TAR Toscana, Sez. I, 9 maggio 2013, n. 739; Delibera n. 898 del 6  settembre 2017; Delibera n. 682 del 28 giugno 2017).
La conclusione è che, trattandosi di lavorazioni – scorporabili- di importo  inferiore a 150.000 euro è possibile dimostrare il possesso dei requisiti con la  forma di qualificazione “semplificata” di cui all’art. 90 del dPR 207/2010 mediante,  ad esempio, certificati  di esecuzione di lavori analoghi per importi equivalenti oltre che costo del  lavoro soddisfatto per analogo importo nel periodo di riferimento.
In ogni caso, spetta alla  stazione appaltante verificare in concreto il possesso dei requisiti di   qualificazione dichiarati dai concorrenti, con particolare riferimento al  rapporto di analogia che deve intercorrere tra i lavori eseguiti nel  quinquennio antecedente e i lavori da eseguire.
In allegato il Parere di Precontenzioso Anac n. 753 del 5 settembre 2018

 

A cura di Giurdanella.it del 26/09/2018

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