Quale formula per l’attribuzione del punteggio economico?

Con una recente pronuncia di primo grado, la magistratura amministrativa ha nuovamente puntato il faro in merito alla discrezionalità (o meno) dell’amministrazione nella scelta della formula matematica da utilizzare per l’attribuzione del punteggio economico in una gara da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata mediante il miglior rapporto qualità/prezzo.

Il disciplinare di cui si chiedeva la censura prevedeva l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo (e non al ribasso offerto), tramite la seguente formula:

60 x prezzo più basso / prezzo ditta 

La ricorrente propendeva per l’illegittimità della suddetta formula di attribuzione del punteggio economico.
Di opposto avviso il TAR che, condividendo un recente arresto del massimo organo di Giustizia Amministrativa,  ha ricordato che la legittimità di tale formula matematica è stata recentemente sancita dal Consiglio di Stato con il seguente ragionamento:
“Si osserva al riguardo che la formula utilizzata dalla stazione appaltante al fine di attribuire il richiamato punteggio (X = Pi x C / Po, laddove ‘Pi indica la migliore offerta economica; C indica il punteggio economico e Po indica l’offerta del singolo candidato), pur se opinabile, non risulta affetta dai lamentati profili di irragionevolezza.
Del resto, in base a un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 10 agosto 2016, n. 3579; id., V, 29 ottobre 2014, n. 5375; id., V. 15 luglio 2013, n. 3802). Vero è che la formula utilizzata nel caso in esame finisce per non determinare eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), ma è anche vero che essa garantisce pur sempre un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio. Non può del resto ritenersi (al contrario di quanto sembra ritenere l’appellante) che l’unico legittimo criterio di attribuzione del punteggio economico sia quello che assegna il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso.
Si osserva, del resto, che anche l’adesione a tale criterio (in se, idoneo ad attribuire sempre e comunque l’intero range del punteggio a disposizione per la componente economica, come auspicato dall’appellante) determinerebbe l’effetto – anch’esso opinabile – di produrre ingiustificate ed ‘estreme’ valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali” (Cons. Stato, Sez.V, sent. 10 aprile 2018, n.2185).

 

A cura di appaltinforma.it del 27/06/2018 - autore Alessandro Vetrano

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