RUP, progettista e direttori di lavori. Possono essere la stessa persona?

Il Tar sull’esistenza di un soggetto che è, allo stesso tempo, Responsabile Unico del Procedimento, progettista e direttore dei lavori

Il divieto di fare assumere ad un’unica persona tre ruoli (il ruolo di Responsabile del procedimento, di progettista e di direttore di lavori) presuppone che il lavoro da realizzare sia di particolare complessità, così non è nel caso di pavimentazione di una nuova strada (Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 1 giugno 2018, n. 183).
Il Tar Friuli chiarisce, innanzi tutto, che la nomina del Dirigente di Settore a capo del gruppo di progettazione sia legittima perché non determina affatto un situazione di conflitto di interessi, dato che i dirigenti sono esclusi dalla percezione dei compensi di progettazion in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti stessi (cfr., Cass., Sez. IV^, sentenza n. 3094/2018).
Inoltre, l’intervento di pavimentazione non rientra tra quelli per cui è vietata la commistione di ruoli tra RUP e progettista.
Vero è, infatti, che le linee giuda, adottate dall’ANAC (in esecuzione di quanto dispone l’articolo 31, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016) con deliberazione n. 1096/2016, escludono che possano essere riassunte in un’unica persone la funzioni di RUP, direttore lavori e progettista nel caso di «lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro».
Tuttavia, il rifacimento della pavimentazione di una strada (in sostanza la sostituzione delle vecchie lastre con lastre nuove), ancorché si tratti di una strada vincolata, non è qualificabile quale lavoro di speciale complessità o di particolare rilevanza, sicché non opera il surrichiamato divieto. Con la conseguenza che l’architetto incaricato poteva legittimamente assommare le funzioni di progettista con quelle di RUP.

In allegato Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 1 giugno 2018, n. 183

 

A cura di Giurdanella del 25/06/2018

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