L'EFFETTO APPIATTIMENTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il Tar, Milano, con la sentenza n. 323 del 3 febbraio 2018, si è pronunciato in tema di punteggio dell’offerta economica e effetto appiattimento, ex articolo 95 del codice dei contratti pubblici.

Come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa: nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che, nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo — attribuendo il punteggio minimo pari a zero all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore — al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta.

 

A cura di ASFEL del 14/02/2018

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