LA PROCEDURA DI GARA E IL RITO SUPERACCELERATO

Il Tar, Napoli, con la sentenza n. 394 del 18 gennaio 2018, si è pronunciato in tema di rito superaccelerato e dell’impugnazione in presenza del rappresentante dell’impresa, ai sensi degli articoli 29 e 76 del codice dei contratti pubblici.

Vista la specialità della norma, non è sufficiente a far decorrere l’onere di impugnare il provvedimento di ammissione dalla gara la sola presenza di un rappresentante della ditta alla seduta in cui viene decretata l’ammissione, e ciò in quanto tale presenza determina al più la conoscenza del provvedimento di ammissione.
Non determina, invece, la percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove esistenti, inficino le relative determinazioni; atteso l’indicato carattere derogatorio, il criterio dell’effettiva completa conoscenza dell’atto impugnabile, comprensivo di tutti gli aspetti di lesività e illegittimità dello stesso.

 

A cura di ASFEL del 23/01/2018

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