INCOMPATIBILITA' TRA RUP E PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Il Tar, Perugia, con la sentenza n. 10 del 2 gennaio 2018, interviene sull’incompatibilità tra le funzioni di Rup e di presidente della commissione di gara, ai sensi dell’articolo 77 del codice dei contratti pubblici.

I Giudici dichiarano l’infondatezza delle censure inerenti il cumulo delle due funzioni suddette, allorquando non sia stata fornita alcuna prova circa una eventuale situazione di incompatibilità con riferimento al dirigente di cui si controverte;  ciò coerentemente alla disposizione di cui all’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara deve valutarsi con riferimento alla singola procedura.

 

A cura di ASFEL del 10/01/2018

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