Appalti, in fase transitoria Comune può indire gare autonome senza MEPA?

Nella fase transitoria un comune non capoluogo iscritto all’AUSA (Anagrafe Unica della Stazione Appaltante) può indire gara in via autonoma per servizio sotto soglia senza passare per mercato elettronico per assenza o non funzionalità del metaprodotto?

Si ritiene opportuno preliminarmente ricordare che in base al D.Lgs. 50/2016 (art. 37 c. 4), se la stazione appaltante è, come in questo caso, un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, è tenuto a procedere secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Per quanto riguarda specificatamente i servizi sottosoglia occorre poi distinguere a seconda che l’affidamento sia di importo compreso fino a 40 mila euro od oltre fino alla soglia comunitaria (v. art. 35 comma 1, lett. c).
Il comma 1 dell’art. 37 cit. dispone, al comma 1, che “ le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, …, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”. Tuttavia va ricordato che ai sensi dell’art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), fermi restando gli obblighi/facoltà per l’utilizzo di CONSIP, sussiste l’obbligo di utilizzare in maniera alternativa ed equivalente o il mercato elettronico della P.A. (MEPA, NECA) oppure il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (SINTEL): Qualora peraltro il bene non risulti presente né sul mercato elettronico della PA né nell’ambito CONSIP, e nemmeno sia possibile far riferimento al sistema al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (quale SINTEL) (cfr. l. 296/2006 art. 1 c. 450 cit., secondo periodo), si ritiene in genere che sussista la possibilità di procedere anche in forma cartacea ed autonoma senza ulteriori limitazioni (art. 37 c. 1 D.Lgs. 50/2016).
Ove invece si tratti di beni e servizi compresi tra € 40.000,00 e soglia comunitaria (art. 35) il comma 2 del cit. art. 37 dispone che “. …per … forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per … lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione … procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ….In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche , le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”.

 

A cura di lentepubblica.it del 21/12/2017

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