Contratto di appalto, termine di due anni vale anche per il risarcimento

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 06/09/2017 n° 20839

In materia di appalto, gli artt. 1667 e 1668 c.c. disciplinano termini e contenuto della garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.
Entro due anni dalla consegna il committente può chiedere l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell’appaltatore o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore.
Il termine biennale si applica anche all’azione risarcitoria o solo all'azione di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 6 settembre 2017, n. 20839.
L'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicchè, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c., si applicano anche all'azione risarcitoria.
La Corte di Cassazione civile conferma l’orientamento fatto proprio dagli ermellini già con una pronuncia del 2009, con la quale si riteneva applicabile anche all’azione risarcitoria i termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 1667 c.c.
L’art. 1667 c.c., nel disciplinare la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera nel contratto di appalto, rappresenta, a detta della giurisprudenza maggioritaria, applicazione speciale della generale responsabilità contrattuale per inadempimento di cui all’art. 1218 c.c., non trattandosi infatti di una garanzia in senso tecnico, separata e distinta rispetto a quella principale di esecuzione dell’opera.
E’ possibile distinguere due tipologie di vizi: apparenti e occulti.
Solo in relazione ai secondi, il committente ha l’onere di denunciarli entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla scoperta, rispondendo l’appaltatore invece dei vizi palesi senza necessità della denuncia, purché l’opera non sia stata accettata dal committente.
Al termine di decadenza di 60 gg., se ne aggiunge un ulteriore – di prescrizione - di due anni dalla consegna dell’opera per poter esercitare l’azione di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera ex art. 1667 c.c., con la conseguenza che il committente convenuto per il pagamento possa sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (art. 1667, co. 3 c.c.).
La giurisprudenza da sempre ha ritenuto che il termine di prescrizione predetto valesse con riguardo solo alle azioni contrattuali di cui all’art. 1668 c.c., norma che, nel disciplinare il contenuto della garanzia, prescrive che i vizi e le difformità siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore, con la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto laddove l’opera sia viziata o sia difforme rispetto al modello progettato da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, con evidente differenza, in punto di gravità, dell’inadempimento occorrente per l’esperimento dell’azione generale di cui all’art. 1490 c.c.
Ebbene, la giurisprudenza era granitica nel sostenere la non applicabilità del termine di prescrizione biennale di cui all’art. 1667 comma terzo c.c. riguardo alle comuni azioni contrattuali, compresa quella di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., che ricadeva sotto l’alveo della norma di cui all’art. 2946 c.c. che prevede l’ordinario termine di prescrizione decennale.
Di recente, tuttavia, a partire da una pronuncia del 2009, la Cassazione (Cass. civ. sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23075) muta orientamento, ritenendo applicabile anche all’azione risarcitoria i più brevi termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 1667 c.c.
In particolare, la Suprema Corte, cui si è conformata la presente n. 20893/2017 , ha ritenuto che l’art. 1668 cod. civ., nell’enunciare il contenuto della garanzia prevista dall’art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all’azione per l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell’appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per i vizi o difformità destinate ad integrare il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all’azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza della tutela del committente a conseguire un’opera immune da difformità e vizi con l’interesse dell’appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell’esecuzione della prestazione.
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A cura di Altalex del 3 ottobre 2017. Nota di Giuseppe Rizzi

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