IL CONFLITTO DI INTERESSE

Con la sentenza n. 3415 del 11 luglio scorso, il Consiglio di Stato, Sezione V, è intervenuta in tema di conflitto di interesse e alla sua portata generale, che non va riferito non solo ai dipendenti in senso stretto ma anche ai soggetti che in base ad un valido titolo giuridico possono impegnare la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 42 del codice dei contratti.

Il comma 2 di tale articolo prevede che “Si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62”.

 

A cura di ASFEL del 21/07/2017

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