L’incomprensibile timidezza del Consiglio di Stato sull’avvalimento della parità di genere

Come noto, sulla possibilità di ricorrere all’avvalimento per la certificazione della partità di genere a fini premiali vi è contrasto in giurisprudenza.
Il TRGA Bolzano, 4 novembre 2024 n . 257 non ha dubbi:
"ai sensi dell’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023, l’avvenuta adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere può unicamente essere provata dal possesso della certificazione stessa, la quale, proprio perché riguardante una qualifica soggettiva ed anche etica dell’impresa concorrente alla gara, non può essere oggetto di “prestito” in avvalimento ad altra impresa, in quanto non in grado di ovviare al mancato rispetto delle politiche di parità di genere all’interno dell’organizzazione dell’impresa ausiliata;"

Non perdere i Webinar di Studio Amica
Scopri la nostra raccolta di webinar per approfondire temi chiave su e-procurement e digitalizzazione nella PA e nelle imprese.
Guarda i webinarNon perdere i Webinar di Studio Amica
Scopri la nostra raccolta di webinar per approfondire temi chiave su e-procurement e digitalizzazione nella PA e nelle imprese.
Guarda i webinar
A distanza di pochi giorni il TAR Marche, 7 novembre 2024, n. 862 addiviene ad opposto esito interpretativo:
"siccome l’avvalimento è ammesso dalla giurisprudenza anche in tema di certificazione di qualità, e considerato che la certificazione di parità di genere può essere per analogia assimilata a un particolare tipo di certificazione di qualità, l’avvalimento è da ritnersi anche per essa ammissibile."
Oggi il Consiglio di Stato (VI, 10 aprile 2025, n. 3117) conferma la pronuncia del T.A.R. Bolzano, ma risolve frettolosamente la questione in ragione della “questione più liquida” (i.e. l’impossibilità di partecipare alla gara per ausiliata ed ausiliaria a fini premiali), non confrontandosi su una questione la cui risoluzione sarebbe stata davvero importante.
L’appellante aveva infatti contestato espressamente l’assunto del Giudice di primo grado per cui la certificazione della parità di genere, prevista dall’art. 46 bis del Codice delle Pari Opportunità, afferisce “ad una condizione soggettiva intrinseca dell’azienda che non può costituire oggetto di un contratto di avvalimento, perché non assimilabile ad una risorsa da mettere a disposizione di terzi che poi la potrebbero impiegare nell’esecuzione di un lavoro o di un servizio”.
Sul punto il Collegio, oltremodo timido, rimane purtroppo silente, e l’assunto del Giudice bolzanino in ordine all’impossibilità, in termini generali, di ricorrere all’avvalimento per la certificazione della partità di genere non ha trovato oggi avallo o confutazione da parte del Giudice d’appello.
L’occasione per fare chiarezza è stata quindi sprecata.
Speriamo che il Consiglio di Stato possa fare di meglio nel giudizio d’appello che pende sulla pronuncia del T.A.R. Marche, che verrà discusso nell’udienza pubblica fissata per il 05/06/2025.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/04/2025 di Elvis Cavalleri

Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora