Verifica di anomalia dell’offerta: il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante

Set 29, 2026

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IN SINTESI

Il giudice amministrativo non può ordinare alla stazione appaltante di avviare la verifica di anomalia né svolgerla al suo posto. Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sez. VI, con la sentenza del 28 settembre 2026, n. 5391. Il divieto discende dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che impedisce di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La valutazione di anomalia è un potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante. Il sindacato del giudice resta ammesso solo su una verifica già svolta e viziata, e in presenza di elementi concreti di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti.

Il caso: richiesta di ordinare la verifica di anomalia

Cosa ha chiesto la ricorrente

Nel terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al secondo, la ricorrente non contestava una verifica di anomalia già svolta e ritenuta viziata. Chiedeva al Tribunale di ordinare alla stazione appaltante di attivare il sub-procedimento di verifica ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. In alternativa, chiedeva che fosse il Tribunale stesso ad accertare l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria (punto 4.7 della sentenza).

Perché la richiesta è stata respinta

Il TAR ha qualificato la domanda come inammissibile, oltre che infondata nel merito. La stazione appaltante aveva valutato l’offerta come non anomala sulla base degli atti di gara, delle valutazioni della commissione e del ribasso praticato, pari all’8,20%. Secondo la sentenza, tale ribasso non superava le soglie che avrebbero imposto l’avvio automatico del sub-procedimento.

La ricorrente, inoltre, non aveva indicato elementi di macroscopica illogicità o di travisamento dei fatti. Si era limitata a dedurre singole presunte incongruenze definite dal Tribunale di natura “atomistica”. Il motivo è stato quindi respinto in tutte le sue articolazioni.

Il principio: l’art. 34, comma 2, c.p.a. e la verifica di anomalia dell’offerta

L’art. 34, comma 2, c.p.a. vieta al giudice di pronunciare con riferimento a “poteri non ancora esercitati dall’amministrazione”. Nella lettura del TAR, la norma impedisce al giudice di sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica. La regola vale sia quando la stazione appaltante non ha avviato alcuna verifica, sia quando ha ritenuto di non doverla fare.

Il giudice non può ordinare l’attivazione coatta della verifica di anomalia in assenza dei presupposti normativi. Non può neppure svolgere in via surrogatoria l’accertamento che l’amministrazione non ha ritenuto di effettuare. Il Collegio richiama a sostegno TAR Lazio, Sez. III, n. 666/2025, TAR Lazio, Sez. I, n. 943/2025 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 9240/2025, riferimenti riportati come indicato nella fonte.

Per la verifica di anomalia dell’offerta il giudice amministrativo conserva quindi un ruolo di controllo esterno. Il sindacato resta possibile sulla valutazione effettivamente compiuta dall’amministrazione, e solo per vizi evidenti di logicità o di ricostruzione dei fatti.

Definizione: cos’è la verifica di anomalia

La verifica di anomalia è il sub-procedimento con cui la stazione appaltante valuta se un’offerta, apparsa anormalmente bassa, sia nel complesso affidabile. Si tratta di una valutazione tecnico-discrezionale disciplinata dall’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, riservata all’amministrazione e non sostituibile dal giudice.

La discrezionalità tecnica è lo spazio di apprezzamento riservato all’amministrazione nell’applicare criteri specialistici a fatti complessi. Il giudice può censurarla solo per illogicità manifesta o travisamento dei fatti, non per una diversa opinione tecnica.

Tabella di sintesi: cosa può e cosa non può fare il giudice

Il quadro seguente riepiloga i limiti del sindacato giurisdizionale come emergono dalla sentenza.

SituazioneIntervento del giudiceMotivo
Verifica non avviata, presupposti assentiNon può ordinarlaArt. 34, comma 2, c.p.a.
Richiesta al giudice di accertare l’anomaliaNon può svolgerlaPotere riservato alla stazione appaltante
Verifica svolta e ritenuta viziataPuò sindacarlaVizi di macroscopica illogicità o travisamento
Censure “atomistiche” su singole vociNon sufficientiAssenza di elementi concreti di illogicità

Verifiche e controlli del RUP sulla verifica di anomalia dell’offerta

La sentenza offre indicazioni pratiche a RUP, commissioni e operatori economici. Sono considerazioni operative ricavate dal principio, non prescrizioni della pronuncia.

  1. Verificare i presupposti dell’avvio. Il RUP accerta se ricorrano le condizioni normative e quelle eventualmente previste dalla lex specialis per attivare il sub-procedimento.
  2. Motivare la scelta di non avviare la verifica. Richiamare gli atti di gara, le valutazioni della commissione e il ribasso rispetto alle soglie rende la decisione più difficile da attaccare.
  3. Documentare l’istruttoria. Se la verifica è svolta, vanno tracciati richieste di giustificazioni, esame delle risposte e conclusioni tecniche.
  4. Evitare motivazioni apodittiche. Le decisioni sull’anomalia devono restare coerenti con i dati di gara.
  5. Per l’operatore economico: contestare vizi concreti. Il ricorso deve puntare a macroscopica illogicità o travisamento, non a incongruenze isolate.
  6. Per l’operatore economico: non chiedere al giudice l’accertamento. Domande di ordine di verifica o di accertamento diretto rischiano l’inammissibilità.
  7. Monitorare i termini. Le contestazioni vanno impostate tempestivamente sugli atti effettivamente adottati.

FAQ

Il giudice amministrativo può ordinare alla stazione appaltante di fare la verifica di anomalia?

No, non in assenza dei presupposti normativi. Secondo il TAR Campania, Napoli, n. 5391/2026, l’art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. L’avvio coatto del sub-procedimento ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 richiederebbe al giudice di sostituirsi alla stazione appaltante nella sua discrezionalità tecnica, cosa che l’ordinamento non consente.

Il giudice può accertare direttamente se un’offerta è anomala?

No. La verifica di anomalia è un potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante. Il giudice non può svolgere in via surrogatoria l’accertamento che l’amministrazione non ha ritenuto di effettuare. Può soltanto controllare la valutazione già compiuta, entro i limiti della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti.

Quando è possibile impugnare una valutazione di non anomalia dell’offerta?

È possibile quando la ricorrente dimostra elementi concreti di macroscopica illogicità o di travisamento dei fatti. Non bastano contestazioni su singole voci, che la sentenza definisce di natura “atomistica”. Il ricorso deve mostrare un vizio evidente nella valutazione dell’amministrazione, non proporre una diversa lettura tecnica dell’offerta.

Un ribasso dell’8,20% comporta la verifica di anomalia?

Non necessariamente. Nel caso deciso, il ribasso dell’8,20% non superava le soglie che avrebbero imposto l’avvio automatico del sub-procedimento, e la stazione appaltante non era tenuta ad avviarlo. La soglia rilevante dipende dalla disciplina applicabile e dalla lex specialis, da verificare gara per gara.

Cosa deve fare il RUP se non avvia la verifica di anomalia?

Deve poter dimostrare che i presupposti non ricorrevano. Sono utili una motivazione richiamante gli atti di gara, le valutazioni della commissione e il ribasso rispetto alle soglie, insieme a una documentazione ordinata dell’istruttoria. Questo riduce il rischio che il provvedimento sia contestato come illogico o basato su fatti travisati.

Un motivo di ricorso subordinato può chiedere la verifica di anomalia?

Sul piano processuale può essere proposto, ma nel caso deciso è stato dichiarato inammissibile e infondato. Il TAR ha ricordato che il giudice non può ordinare l’attivazione coatta del sub-procedimento senza i presupposti di legge. Ai fini pratici, conviene concentrare il ricorso sui vizi della valutazione effettivamente compiuta.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28/09/2026, n. 5391, punto 4.7: inammissibilità della domanda di ordinare o svolgere la verifica di anomalia.
  • Art. 34, comma 2, c.p.a.: divieto di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati.
  • Art. 110 D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici): disciplina delle offerte anormalmente basse e del relativo sub-procedimento.
  • Precedenti richiamati dalla sentenza: TAR Lazio, Sez. III, 15 gennaio 2025, n. 666; TAR Lazio, Sez. I, 25 gennaio 2025, n. 943; Cons. Stato, Sez. VII, 25 novembre 2025, n. 9240.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza 28 settembre 2026, n. 5391, punto 4.7.(giurisprudenzappalti.it)