IN SINTESI
Con la sentenza n. 4543/2026, pubblicata il 20/07/2026, il TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, ha chiarito che la sottostima dei costi della sicurezza da interferenze non è una clausola immediatamente escludente. Va quindi contestata insieme all’aggiudicazione e non subito contro il bando. Nel merito, chi ricorre deve dimostrare l’errore con una critica analitica della stima. Il solo confronto con gli importi di altre gare non è sufficiente, perché la stazione appaltante ha ampia discrezionalità tecnica. Se il DUVRI individua rischi, misure e relativi costi, la stima resta legittima.
La sottostima dei costi della sicurezza non è una clausola immediatamente escludente
Quando la clausola va impugnata subito
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti. Ha natura immediatamente lesiva solo l’omessa previsione dei costi della sicurezza o la loro quantificazione pari a zero. Lo ricorda richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1479/2026, Sez. V, n. 1829/2025 e Sez. III, n. 2941/2015.
Perché la sottostima si contesta con l’aggiudicazione
Una quantificazione ritenuta troppo bassa non impedisce di partecipare né di formulare un’offerta. Il costo della sicurezza non è ribassabile e la sua sottostima non rende impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica. La censura è quindi tempestiva se proposta contro l’aggiudicazione. Per i professionisti questo significa che non è necessario impugnare subito il bando, ma che nel merito la strada è stretta.
Il DUVRI richiede una stima analitica degli oneri da interferenze
Gli oneri della sicurezza da interferenze sono i costi delle misure necessarie a eliminare o ridurre i rischi derivanti dalla compresenza di più imprese o attività nello stesso luogo di lavoro. Il committente li indica nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e non sono soggetti a ribasso.
Il quadro normativo richiamato dal Collegio comprende l’art. 26 del d.lgs. 81/2008 con il relativo Allegato XV, punto 4, e l’art. 109 del d.lgs. 36/2023. La disciplina impone al committente di predisporre il DUVRI e di indicare specificamente i costi, a pena di nullità. Sul piano metodologico, l’Allegato XV richiede una stima analitica, riferita a ciascuna misura preventiva e protettiva, con una correlazione tra rischio, misura e valore economico.
Nel caso esaminato, la stazione appaltante gestiva una fornitura in opera con manutenzione pluriennale. Aveva stimato circa 2.100 euro per la fase di fornitura e posa (186 giorni) e circa 400 euro per la manutenzione fino a dieci anni. Il TAR ha ritenuto la stima conforme perché i DUVRI:
- individuavano i rischi interferenziali connessi alle attività;
- indicavano le relative misure di prevenzione;
- scomponevano analiticamente i singoli apprestamenti con i rispettivi importi.
Per questo ha escluso la dedotta “assenza di scomposizione analitica”. Ha anche valorizzato un elemento di contesto: gli oneri riferiti a strutture e impianti erano a carico del committente, in quanto titolare degli immobili. All’appaltatore restavano solo i costi degli adempimenti gestionali, il che spiegava ragionevolmente importi contenuti.
Un importo basso non è di per sé illegittimo se la stima è documentata e coerente con la ripartizione degli obblighi.
Quanto al sindacato giurisdizionale, la sentenza afferma che la discrezionalità tecnica della stazione appaltante è censurabile solo per vizi radicali, come macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o evidenti errori metodologici. La prova dell’irrisorietà della stima richiede uno standard probatorio elevato. Il ricorso mancava di una contestazione analitica, per esempio sui prezziari usati o sull’individuazione dei presidi di sicurezza. Il TAR ha giudicato insufficiente, pur riconoscendone la “potenziale suggestività”, il confronto con una precedente gara dello stesso committente e con altre due procedure, ritenute solo in tesi “similari”.
Gli altri motivi respinti: sintesi comparativa
La sentenza esamina anche altre censure contro l’aggiudicatario. Tutte sono state respinte, mentre quelle rivolte alla seconda classificata sono state dichiarate improcedibili per carenza di interesse.
| Censura | Esito | Ragione principale |
|---|---|---|
| Sottostima oneri sicurezza | Respinta | DUVRI analitico, prova insufficiente |
| Idoneità dello stato avanzamento lavori come prova del requisito | Respinta | Rientra nelle “attestazioni del committente privato” previste dal disciplinare |
| Conflitto di interessi | Respinta | Nessuna distorsione concorrenziale concreta |
| Commistione offerta tecnica/economica | Respinta | La dicitura “free of charge” non rivela il ribasso |
| Relazioni di genere | Respinta | Rapporto biennale agli atti; clausola non imponeva produzione in gara |
| Punteggio lavori similari | Respinta | Discrezionalità tecnica della commissione |
Conflitto di interessi e partecipazione alla preparazione della gara
Per escludere un operatore ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023 occorre un accertamento concreto della distorsione della concorrenza, non un mero sospetto, oltre a un nesso causale con il precedente coinvolgimento e all’inidoneità di misure meno intrusive (principio richiamato dal TAR dalla sentenza TAR Puglia, Sez. I, n. 749/2025). Nel caso, un’e-mail commerciale risalente a oltre due anni e mezzo prima era stata resa pubblica a tutti i partecipanti dalla stazione appaltante, che l’aveva inserita nel progetto esecutivo. Questo ha escluso ogni asimmetria informativa.
Commistione tra offerta tecnica ed economica
Il divieto di commistione ha portata relativa. Un elemento economico nell’offerta tecnica è ammesso se non consente di ricostruire l’offerta economica né di anticipare il prezzo. Una miglioria dichiarata “free of charge”, di rilievo marginale nell’economia complessiva dell’offerta, non rivela il ribasso offerto.
Verifiche e controlli del RUP sulla sottostima dei costi della sicurezza nel DUVRI
Per ridurre il rischio di contenzioso sulla sottostima dei costi della sicurezza nel DUVRI, il RUP può seguire questi passaggi:
- Verificare che i costi siano quantificati e non pari a zero: l’omissione totale è l’unico caso di clausola immediatamente escludente.
- Controllare la scomposizione analitica: ogni rischio interferenziale deve essere collegato a una misura e a un importo, come richiede l’Allegato XV.
- Documentare i prezziari di riferimento usati per la stima.
- Esplicitare la ripartizione degli oneri tra committente e appaltatore, in particolare per strutture e impianti.
- Tenere distinti i costi non ribassabili dagli altri importi, sia per la fornitura sia per la manutenzione.
- Pubblicare a tutti i concorrenti ogni documento o contributo di terzi usato nel progetto, per prevenire asimmetrie informative.
- Archiviare attestazioni e documentazione di gara, anche sulle relazioni di genere e sul rapporto biennale, per rispondere a eventuali contestazioni.
Errori frequenti. Stime generiche senza tabelle, importi non motivati, mancata spiegazione degli elementi che riducono i costi, documenti di terzi inseriti senza pubblicità.
FAQ
La sottostima dei costi della sicurezza va impugnata subito con il bando?
No. Secondo la sentenza n. 4543/2026 del TAR Campania, hanno natura immediatamente lesiva solo l’omessa previsione dei costi o la loro quantificazione pari a zero. Una stima ritenuta bassa non impedisce di formulare un’offerta e può essere contestata insieme all’aggiudicazione.
Il confronto con i costi di altre gare basta a dimostrare la sottostima?
No. Per il TAR serve una critica analitica della stima della stazione appaltante, per esempio sui prezziari usati o sui presidi di sicurezza individuati. Il solo scostamento rispetto a commesse ritenute simili non prova l’incongruità, anche se può apparire suggestivo.
Cosa deve contenere il DUVRI per essere legittimo?
Deve individuare i rischi da interferenze, le misure per eliminarli o ridurli e i relativi costi. L’Allegato XV del d.lgs. 81/2008 richiede una stima analitica, collegando rischio, misura e valore economico. L’indicazione dei costi è prevista a pena di nullità.
Gli oneri della sicurezza da interferenze possono essere ribassati?
No. Sono costi non ribassabili, indicati dalla stazione appaltante nel DUVRI. Chi ritiene che siano sottostimati può contestarlo, ma deve fornire una prova rigorosa, perché la valutazione della stazione appaltante è discrezionale e sindacabile solo per vizi radicali.
Quando un operatore può essere escluso per conflitto di interessi da precedente coinvolgimento?
Quando la stazione appaltante accerta una distorsione concreta della concorrenza, collegata al precedente coinvolgimento, che non sia risolvibile con misure meno intrusive (art. 95, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023). Un semplice sospetto non basta, e la pubblicità dei documenti a tutti i concorrenti esclude l’asimmetria informativa.
Indicare una miglioria “gratuita” nell’offerta tecnica viola il divieto di commistione?
Non necessariamente. Il divieto ha portata relativa: è violato solo se l’elemento economico consente di ricostruire l’offerta economica o di anticipare il prezzo. Una miglioria marginale dichiarata gratuita, che non rivela il ribasso, non comporta violazione secondo la sentenza.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza n. 4543/2026, pubblicata il 20/07/2026: ricorso n. 427/2026, udienza del 13/05/2026.
- Art. 26 d.lgs. 81/2008 e Allegato XV, punto 4: DUVRI e stima analitica dei costi della sicurezza.
- Art. 108, comma 9, e art. 109 d.lgs. 36/2023: costi della sicurezza e relativa disciplina nel Codice dei contratti pubblici.
- Art. 95, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023: esclusione per distorsione della concorrenza da precedente coinvolgimento.
- Cons. Stato, Sez. IV, n. 1479/2026; Sez. V, n. 1829/2025; Sez. III, n. 2941/2015: clausola immediatamente lesiva solo in caso di omissione o costi pari a zero, come richiamati dalla sentenza.
- Cons. Stato, Sez. V, nn. 919/2025 e 5006/2025: portata relativa del divieto di commistione, come richiamati dalla sentenza.
- TAR Puglia, Sez. I, n. 749/2025: requisiti dell’esclusione per conflitto di interessi, come richiamato dalla sentenza.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, sentenza n. 4543/2026 (R.G. n. 427/2026), pubblicata il 20/07/2026.

