IN SINTESIIl TAR Liguria, Sez. I, con la sentenza 11 agosto 2026, n. 1025, ribadisce che l’accesso all’offerta tecnica non può essere limitato sulla base di una generica dichiarazione di know-how da parte del concorrente aggiudicatario. La qualifica di segreto tecnico o commerciale va riservata solo a elaborazioni specialistiche, riutilizzabili in una pluralità indeterminata di appalti e capaci di generare un vantaggio competitivo reale se mantenute riservate. In mancanza di questi requisiti, prevale il principio di trasparenza delle procedure di gara, e l’interesse difensivo del concorrente che chiede l’accesso pesa ulteriormente a favore dell’ostensione, pur restando necessario un bilanciamento caso per caso con le esigenze di riservatezza legittimamente motivate.
Il caso: accesso all’offerta tecnica oscurata per segreto commerciale
La controversia decisa dal TAR Liguria nasce da un’istanza di accesso agli atti presentata da un operatore economico partecipante a una procedura di gara, volta a ottenere l’ostensione integrale dell’offerta tecnica della controinteressata aggiudicataria. La stazione appaltante aveva accolto solo parzialmente la richiesta, mantenendo oscurate alcune parti del documento sulla base dell’opposizione formulata dall’aggiudicataria, che invocava la tutela del proprio know-how tecnico e commerciale.
Il ricorrente, con istanza specificamente motivata, aveva evidenziato un interesse difensivo concreto: la necessità di accedere alle parti oscurate per valutare la fondatezza di un’eventuale impugnazione degli atti di gara. Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo che la stazione appaltante non avesse adeguatamente vagliato la sussistenza effettiva dei presupposti del segreto tecnico o commerciale invocato dalla controinteressata.
Segreto tecnico o commerciale: la definizione secondo l’art. 98 del d.lgs. 30/2005
Il TAR richiama la definizione di segreto commerciale contenuta nell’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), secondo cui le informazioni tutelabili devono essere segrete, avere valore economico proprio in ragione della segretezza e risultare sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate.
Non rientra invece nella categoria del segreto tecnico o commerciale qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta. È infatti fisiologico che ogni operatore economico abbia una propria organizzazione, propri contatti commerciali e soluzioni progettuali differenti per rispondere alle esigenze della stazione appaltante: questa differenziazione, di per sé, non integra un segreto industriale meritevole di tutela in sede di accesso.
La sentenza precisa che la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve restare circoscritta a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, applicabili a una serie indeterminata di appalti e in grado di differenziare il valore della prestazione offerta solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza. Si tratta di un principio già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231, e ora ribadito in sede locale dal TAR Liguria.
Accesso agli atti di gara e tutela del segreto: il bilanciamento del TAR Liguria
Il Collegio muove da una premessa di sistema: la partecipazione a una gara pubblica implica l’accettazione delle regole di trasparenza, imparzialità e par condicio che ne conformano l’intero svolgimento. Chi decide di partecipare accetta, in nuce, la possibilità che la propria domanda e la propria offerta vengano conosciute dagli altri concorrenti, quando ciò sia necessario per l’esperimento di un’azione giurisdizionale contro gli atti di gara.
Da questa premessa discende una conseguenza operativa precisa per le stazioni appaltanti: la sussistenza del segreto tecnico o commerciale, tale da escludere il diritto di accesso, deve essere motivata e comprovata dall’operatore che la invoca, e non può essere presunta o desunta da affermazioni generiche. La normativa, ricorda il TAR richiamando un precedente del TAR Napoli, riconosce prevalenza alle esigenze conoscitive di chi ha richiesto l’accesso, salvo che la controinteressata dimostri in modo puntuale i caratteri di segretezza oggettiva dell’informazione.
In assenza di tali connotati, nel bilanciamento tra gli interessi in gioco la trasparenza delle gare pubbliche resta il principio prevalente rispetto alla tutela dei singoli concorrenti, in coerenza con l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384.
Quando l’interesse difensivo prevale sulla riservatezza
Nel caso deciso, la richiesta di accesso era ulteriormente rafforzata dalla presenza di un interesse difensivo manifestato in modo puntuale dal ricorrente, con riferimento alle singole parti dell’offerta oscurata. Il TAR precisa tuttavia, richiamando l’ordinanza della Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 10 giugno 2025, causa C-686/24, che l’interesse difensivo non prevale automaticamente sulle informazioni di cui è richiesto l’oscuramento quando sussistano legittime ragioni di riservatezza: è sempre necessario un bilanciamento tra le due contrapposte istanze, da condurre valutando, anche in astratto, l’effettiva strumentalità del dato rispetto alla finalità di tutela giurisdizionale (principio ripreso da Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4).
Accesso ordinario e accesso difensivo: tabella di confronto
La distinzione tra le due forme di accesso è determinante per capire il perimetro di tutela riconosciuto dal TAR Liguria.
| Profilo | Accesso ordinario agli atti di gara | Accesso difensivo |
|---|---|---|
| Presupposto | Interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti | Necessità di tutelare in giudizio una propria posizione giuridica |
| Limite del segreto tecnico/commerciale | Opera se motivato e comprovato dalla controinteressata | Non prevale automaticamente, ma pesa nel bilanciamento a favore dell’accesso |
| Onere della prova | Sulla stazione appaltante e sulla controinteressata che oppone il segreto | Sul richiedente, che deve dimostrare la strumentalità del dato rispetto alla difesa |
| Esito in caso di dichiarazione generica | Oscuramento illegittimo | Oscuramento illegittimo, accesso rafforzato |
Verifiche e controlli del RUP sull’oscuramento dell’offerta tecnica
Alla luce della sentenza, il RUP e la stazione appaltante devono seguire un percorso istruttorio puntuale prima di accogliere un’opposizione all’accesso motivata da segreto tecnico o commerciale:
- Verificare che l’opposizione sia motivata e comprovata. Non basta prendere atto della generica invocazione del know-how da parte dell’operatore economico.
- Individuare specificamente le informazioni oggetto della richiesta di tutela, evitando oscuramenti estesi a intere sezioni dell’offerta tecnica.
- Accertare i tre requisiti dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005: segretezza oggettiva, valore economico connesso alla segretezza e adozione di misure adeguate a mantenerla.
- Valutare la natura ripetibile e specialistica dell’elaborazione, distinguendo tra soluzioni progettuali fisiologicamente originali e studi realmente riservati e riutilizzabili in più gare.
- Considerare l’eventuale interesse difensivo del richiedente, effettuando il bilanciamento tra esigenze di riservatezza e strumentalità del dato rispetto a un’azione giurisdizionale.
- Motivare analiticamente il provvedimento, indicando le ragioni per cui specifiche parti dell’offerta restano oscurate, per ridurre il rischio di annullamento in sede giurisdizionale.
L’errore più frequente commesso dalle stazioni appaltanti consiste nell’accogliere acriticamente l’opposizione della controinteressata senza un vaglio autonomo, esponendo il provvedimento di diniego, parziale o totale, dell’accesso a un elevato rischio di annullamento, con conseguente allungamento dei tempi della procedura e possibili responsabilità per danno da ritardo.
FAQ
Cosa si intende per segreto tecnico o commerciale nell’offerta tecnica di una gara pubblica?
È un’informazione specificamente individuata, di carattere specialistico, sfruttabile economicamente e in grado di garantire un vantaggio competitivo solo se resta sconosciuta ai concorrenti. Non rientrano in questa categoria le semplici scelte organizzative o progettuali originali, fisiologiche in ogni offerta.
Basta dichiarare che l’offerta contiene know-how riservato per bloccare l’accesso?
No. Secondo il TAR Liguria, la dichiarazione dell’operatore economico deve essere motivata e comprovata, e la stazione appaltante deve verificarla nel merito prima di accogliere l’opposizione e oscurare le parti dell’offerta.
L’interesse difensivo del concorrente prevale sempre sul segreto commerciale?
No, non automaticamente. Occorre un bilanciamento tra l’interesse a difendersi in giudizio e le legittime esigenze di riservatezza, valutando in concreto la strumentalità dell’informazione richiesta rispetto alla finalità difensiva.
Chi deve provare la sussistenza del segreto tecnico o commerciale?
L’onere ricade sull’operatore economico che invoca la tutela e, in sede istruttoria, sulla stazione appaltante, che deve verificare la fondatezza dell’opposizione prima di negare o limitare l’accesso.
Qual è la norma di riferimento per definire il segreto commerciale negli appalti?
È l’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), che richiede segretezza oggettiva, valore economico connesso alla riservatezza e misure adeguate a mantenerla.
Cosa rischia la stazione appaltante che oscura genericamente l’offerta tecnica?
Rischia l’annullamento del provvedimento di diniego dell’accesso in sede giurisdizionale, con possibile ordine di esibizione integrale degli atti e allungamento dei tempi del contenzioso.
La partecipazione alla gara comporta automaticamente la rinuncia alla riservatezza dell’offerta?
Non integralmente, ma la partecipazione implica l’accettazione delle regole di trasparenza e par condicio, che possono comportare il disvelamento dell’offerta quando necessario per l’esercizio di un’azione giurisdizionale, salvo le informazioni che integrano un reale segreto tecnico o commerciale.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Art. 98, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) — definizione di segreto commerciale.
- Codice dei Contratti Pubblici — disciplina dell’accesso agli atti di gara e dei relativi limiti.
- TAR Liguria, Sez. I, 11 agosto 2026, n. 1025 — principio sulla qualifica di segreto tecnico o commerciale nell’offerta tecnica.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231 — circoscrizione della nozione di segreto tecnico o commerciale.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384 — prevalenza della trasparenza in assenza di connotati di segretezza comprovati.
- TAR Napoli, Sez. IX, 15 giugno 2026, n. 3806 — onere di motivazione e prova della sussistenza del segreto.
- Corte di Giustizia UE, Sez. IX, ord. 10 giugno 2025, causa C-686/24 — bilanciamento tra interesse difensivo e riservatezza.
- Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4 — criteri di valutazione della strumentalità del dato ai fini difensivi.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Liguria, Sez. I, sentenza 11 agosto 2026, n. 1025 — testo integrale della sentenza reperibile sul portale della Giustizia Amministrativa (giustizia-amministrativa.it). (giurisprudenzappalti.it)

