IN SINTESIL’articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, obbliga i soggetti attuatori del PNRR a rendere disponibile su ReGiS, entro il decimo giorno di ogni mese, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, lo stato di avanzamento e l’attestazione sull’effettiva capacità di conseguimento dell’obiettivo assegnato. In vista della scadenza del 31 agosto 2026, le Amministrazioni Titolari stanno sollecitando i soggetti attuatori dei progetti ancora in corso ad allineare i dati su ReGiS, comprensivi del certificato di ultimazione dei lavori e delle relative attestazioni, come richiamato da ANCI. Il mancato aggiornamento espone al rischio di attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 77/2021.
Cosa prevede l’articolo 1 del decreto-legge 19/2026
Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione”) introduce all’articolo 1 un obbligo di monitoraggio rafforzato: i soggetti attuatori devono rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ogni intervento sul sistema informatico ReGiS, istituito dall’articolo 1, comma 1043, della legge 178/2020.
L’adempimento non si esaurisce nel semplice caricamento dei dati di avanzamento. La norma richiede anche l’attestazione dell’effettiva capacità di conseguimento dell’obiettivo PNRR assegnato all’intervento, oppure — in alternativa — l’evidenza di eventuali criticità che possano comprometterlo.
Questo doppio livello informativo — avanzamento e attestazione — è ciò che distingue l’adempimento ReGiS da un mero aggiornamento contabile: la Commissione europea, ai fini dell’erogazione delle rate, verifica infatti il raggiungimento dei target anche sulla base delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio.
Il legislatore ha inoltre previsto che gli obblighi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo restino operativi anche oltre il 31 dicembre 2026, fino al completamento di tutti gli adempimenti connessi all’attuazione del PNRR per ciascuna misura.
ReGiS: cos’è e cosa devono caricare i soggetti attuatori
ReGiS è il sistema informatico unico previsto dalla legge 178/2020 per la gestione, il monitoraggio e il controllo degli interventi finanziati dal PNRR.
Per ogni intervento in corso, i soggetti attuatori sono tenuti a rendere disponibili principalmente:
- il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato, con lo stato di avanzamento rilevato alla fine del mese precedente;
- l’attestazione sull’effettiva capacità di conseguimento dell’obiettivo assegnato, oppure la segnalazione delle criticità riscontrate;
- ove pertinente, il certificato di ultimazione dei lavori e le attestazioni collegate, secondo tempi e modalità applicabili agli interventi PNRR.
Questi dati alimentano il sistema nazionale di monitoraggio PNRR e consentono di verificare, misura per misura, lo stato di attuazione degli interventi e il conseguimento degli obiettivi programmati.
Obblighi mensili e scadenza del 31 agosto a confronto
La tabella seguente riassume la differenza tra l’adempimento ordinario mensile previsto dalla normativa e la scadenza del 31 agosto 2026 richiamata dalle Amministrazioni Titolari.
| Aspetto | Adempimento mensile ordinario | Scadenza del 31 agosto 2026 |
|---|---|---|
| Base normativa | Art. 1, DL 19/2026 | Art. 1, DL 19/2026 + solleciti delle Amministrazioni Titolari |
| Termine | Entro il 10 di ogni mese | 31 agosto 2026 |
| Contenuto minimo | Cronoprogramma, avanzamento e attestazione | Come sopra, più certificato di ultimazione lavori ove dovuto |
| Rischio in caso di inadempimento | Segnalazione e sollecito | Possibile attivazione dei poteri sostitutivi ex art. 12, DL 77/2021 |
Verifiche e adempimenti operativi per i soggetti attuatori
Per i RUP e i soggetti attuatori con interventi ancora in corso, è utile seguire una sequenza operativa chiara in vista della scadenza:
- Verificare lo stato di caricamento su ReGiS di ogni intervento attivo, controllando che i dati siano aggiornati e non risalgano a periodi antecedenti.
- Aggiornare il cronoprogramma procedurale e finanziario, allineandolo all’effettivo stato dei lavori o delle attività ed evitando disallineamenti tra dato fisico e dato contabile.
- Predisporre l’attestazione di conseguimento dell’obiettivo, oppure documentare puntualmente le criticità riscontrate, evitando informazioni incomplete o eccessivamente generiche.
- Verificare la presenza del certificato di ultimazione dei lavori, quando previsto per l’intervento, e delle relative attestazioni.
- Conservare la documentazione di supporto — verbali, SAL, certificazioni e comunicazioni con l’Amministrazione Titolare — in modo da poter dimostrare la coerenza tra quanto inserito nel sistema e la situazione reale dell’intervento.
- Rispondere tempestivamente ai solleciti ricevuti dalle Amministrazioni Titolari relativi ai progetti che risultano ancora aperti o non completamente aggiornati.
L’errore più frequente non è necessariamente la mancata realizzazione delle attività, ma il disallineamento tra ciò che accade nell’esecuzione dell’intervento e ciò che viene effettivamente registrato su ReGiS.
Un ritardo nell’aggiornamento del sistema, anche a fronte di un avanzamento reale del progetto, può infatti determinare una rappresentazione non aggiornata dello stato dell’intervento e generare solleciti o ulteriori verifiche.
FAQ
Cosa succede se un soggetto attuatore non aggiorna ReGiS entro il 31 agosto?
Il mancato aggiornamento può determinare una rappresentazione non corretta dello stato dell’intervento e comportare solleciti da parte delle Amministrazioni Titolari. Nei casi di inerzia o inadempimento possono inoltre trovare applicazione i meccanismi previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 77/2021 in materia di poteri sostitutivi.
Chi è tenuto ad aggiornare i dati su ReGiS?
L’obbligo previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 19/2026 riguarda i soggetti attuatori degli interventi PNRR, ossia gli enti responsabili dell’attuazione operativa delle singole misure o dei progetti finanziati.
Ogni quanto va aggiornato ReGiS in via ordinaria?
In via ordinaria il cronoprogramma procedurale e finanziario e lo stato di avanzamento devono essere aggiornati entro il decimo giorno di ciascun mese, con riferimento alla situazione rilevata alla fine del mese precedente.
Perché la scadenza del 31 agosto è considerata cruciale?
Perché le Amministrazioni Titolari stanno utilizzando questo termine per verificare l’allineamento degli interventi ancora in corso su ReGiS, compreso, ove previsto, il caricamento del certificato di ultimazione dei lavori e delle relative attestazioni, in una fase avanzata del ciclo di attuazione del PNRR.
Cosa sono i poteri sostitutivi richiamati dalla normativa?
Sono i poteri disciplinati dall’articolo 12 del decreto-legge 77/2021 che possono essere attivati, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa, in presenza di inerzia o inadempimento nell’attuazione degli interventi PNRR.
L’obbligo di monitoraggio su ReGiS termina il 31 dicembre 2026?
No. La normativa prevede che gli adempimenti di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo possano proseguire anche oltre il 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi connessi all’attuazione delle singole misure del PNRR.
Cosa deve contenere l’attestazione richiesta su ReGiS?
Deve indicare l’effettiva capacità di conseguimento dell’obiettivo PNRR assegnato all’intervento oppure, in alternativa, evidenziare le criticità che potrebbero comprometterne il raggiungimento nei tempi previsti.
Cosa insegna la normativa: riferimenti e fonti
- Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, art. 1 — obblighi di aggiornamento e monitoraggio degli interventi attraverso il sistema ReGiS.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1043 — previsione del sistema informatico di monitoraggio ReGiS.
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, art. 12 — disciplina dei poteri sostitutivi connessi all’attuazione del PNRR.
- Comunicato ANCI del 27 agosto 2026 — richiamo ai soggetti attuatori sull’aggiornamento del sistema ReGiS in vista della scadenza finale del 31 agosto.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: ANCI Puglia, “PNRR: cruciale adempiere all’aggiornamento del sistema Regis in vista scadenza finale del 31 agosto”, 27 agosto 2026 — www.anci.puglia.it; Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, art. 1, Gazzetta Ufficiale. (anci.it)

