Punteggio offerta tecnica gara precedente: nessun diritto alla conservazione

Nov 6, 2026

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IN SINTESI

Secondo il TAR Sicilia, Catania, nessun operatore può pretendere di conservare il punteggio ottenuto in una gara precedente. Il caso riguardava una stessa proposta migliorativa, presentata alla stessa stazione appaltante. Era stata valutata 0,66 in una procedura e 0,27 in un’altra. Il TAR ha respinto il ricorso: ogni gara è un procedimento amministrativo autonomo, con propria legge di gara e propria commissione, che esercita una discrezionalità tecnica non vincolata dalle valutazioni precedenti. Per questo il punteggio dell’offerta tecnica in una gara precedente non è un parametro di legittimità della valutazione successiva. L’operatore che contesta un coefficiente deve dimostrare vizi propri della procedura impugnata.

Il caso: stesso criterio, due coefficienti diversi

Una società contestava il punteggio assegnato al criterio B.1.1 dell’offerta tecnica. Sosteneva che la stessa soluzione migliorativa avesse ottenuto 0,66 (“adeguato”) in una gara precedente della medesima stazione appaltante. Nella gara impugnata aveva invece ricevuto 0,27 (“mediocre”).

Per la ricorrente la disparità era irragionevole. Su questa base aveva costruito anche la prova di resistenza: con 0,66 anche nella nuova gara, sarebbe risultata prima in graduatoria.

Le somiglianze riconosciute dal Collegio

Il TAR ha riconosciuto che l’argomento era persuasivo, perché coincidevano:

  • il criterio di valutazione (B.1.1);
  • la soluzione migliorativa proposta;
  • la stazione appaltante;
  • i concorrenti, con oggetto di gara analogo.

Queste identità non sono bastate. Per il Collegio le due commesse devono essere tenute distinte, perché sono riferibili a due procedimenti diversi, ciascuno con un proprio oggetto, una propria legge di gara e una diversa Commissione (punto 6.1 della sentenza).

Il principio: procedimenti autonomi e discrezionalità tecnica

La discrezionalità tecnica della commissione di gara si esercita in ogni procedura in modo autonomo. Il TAR parla di una sfera di discrezionalità “non subordinata” a giudizi resi in altre procedure.

Ne discende un principio di diritto: la stazione appaltante non può essere vincolata a valutazioni compiute da una commissione diversa. Di conseguenza, il privato non vanta alcun diritto alla conservazione del punteggio già ottenuto.

Va coordinato con il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): nell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, riferimento non contenuto nella fonte) la valutazione tecnica è riservata alla commissione, nel rispetto della legge di gara.

Che cos’è il “trascinamento” del punteggio

Per trascinamento si intende la pretesa di importare in una nuova gara il coefficiente già ottenuto altrove per la stessa proposta. Il TAR ha rilevato che l’intento della ricorrente era proprio questo, anche se negato negli scritti conclusionali.

Il trascinamento non è ammesso. Una precedente valutazione può al più essere un indizio, ma non è una regola per la commissione successiva. Resta fermo che il giudice può censurare valutazioni illogiche, irragionevoli o basate su travisamento dei fatti.

Tabella di sintesi: le due gare a confronto

La tabella riepiloga elementi comuni e distintivi valorizzati dal TAR.

ElementoGara precedenteGara impugnata
Criterio e propostaB.1.1, stessa soluzioneB.1.1, stessa soluzione
Coefficiente0,66 (“adeguato”)0,27 (“mediocre”)
Legge di garaPropriaPropria e diversa
CommissioneUnaDiversa
Effetto sul giudizioNessun vincoloValutazione autonoma

Verifiche e controlli del RUP sul punteggio dell’offerta tecnica

Il RUP non è tenuto a uniformare le valutazioni a quelle di altre gare. Deve però garantire che la motivazione dei punteggi tecnici sia solida nella procedura in corso.

  1. Verifica dei criteri di valutazione. Controllare che la legge di gara definisca con chiarezza criteri, sub-criteri, scala dei coefficienti e giudizi associati.
  2. Motivazione dei coefficienti. Assicurare che i verbali spieghino perché a una proposta è attribuito quel giudizio (“adeguato”, “mediocre”), con riferimento ai criteri.
  3. Coerenza interna alla gara. Controllare che offerte simili nella stessa procedura ricevano trattamenti coerenti: è questo il confronto rilevante.
  4. Cautela sui precedenti. Evitare di richiamare valutazioni di altre gare come fondamento del punteggio, salvo non siano rilevanti e motivate.
  5. Gestione del contenzioso. In caso di ricorso, concentrare la difesa sulla discrezionalità tecnica e sull’autonomia del procedimento.

Errore frequente degli operatori: costruire il ricorso e la prova di resistenza su un punteggio ottenuto altrove invece che su vizi della gara impugnata.

FAQ

Posso pretendere lo stesso punteggio ottenuto per un’offerta in una gara precedente?

No. Secondo il TAR Catania nessun diritto alla conservazione del punteggio può essere vantato dal privato. Ogni gara è un procedimento autonomo, con propria legge di gara e propria commissione. La stazione appaltante non è vincolata a valutazioni precedenti, anche quando la proposta è identica.

Una commissione di gara può discostarsi dalla valutazione di una commissione precedente?

Sì. La sentenza riconosce una discrezionalità tecnica autonoma e non subordinata ai giudizi di altre procedure. Resta l’obbligo di motivare in modo coerente con i criteri della gara in corso. La diversità di giudizio, da sola, non prova l’illegittimità della valutazione.

Se la stessa proposta migliorativa ottiene punteggi diversi, il ricorso può essere accolto?

Non per questo motivo soltanto. Il TAR ha respinto il ricorso pur riconoscendo l’identità di criterio, proposta, stazione appaltante e concorrenti. Serve dimostrare vizi propri della procedura impugnata, come illogicità, errore di fatto o carenza di motivazione.

Che cosa significa “trascinamento” del coefficiente in una gara pubblica?

Indica la pretesa di riportare in una nuova procedura il coefficiente ottenuto altrove per lo stesso criterio. Il TAR Catania lo ha escluso, qualificando le gare come procedimenti distinti. Il precedente non vincola la commissione successiva.

Una prova di resistenza può basarsi sul punteggio di un’altra gara?

Secondo il caso esaminato, non in modo utile. La ricorrente aveva simulato la graduatoria applicando 0,66 invece di 0,27. Il TAR ha ritenuto che la pretesa si risolvesse nel trascinamento del precedente punteggio, non ammesso.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti e fonti

  • TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 5 novembre 2026, n. 2887 (estremi come da fonte fornita, da verificare): ricorso respinto sul criterio B.1.1.
  • Principio: nessun diritto alla conservazione del punteggio ottenuto in una gara precedente.
  • Punto 6.1: procedimenti autonomi, con distinta legge di gara e commissione.
  • Discrezionalità tecnica: non subordinata a precedenti giudizi di altre procedure.
  • Riferimento normativo generale: D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici.

 

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Sicilia, Catania, Sez. III, sentenza 5 novembre 2026, n. 2887. (giurisprudenzappalti.it)