IN SINTESI
La stazione appaltante non può escludere un concorrente solo perché il prodotto offerto differisce dalle specifiche tecniche del bando. Secondo il TAR Campania, Napoli, Sez. I, 21 ottobre 2026, n. 5855, il principio di equivalenza nelle gare d’appalto impone una valutazione di conformità sostanziale e funzionale, non un riscontro formalistico. Prima di escludere, la commissione deve esaminare se il prodotto, pur diverso, assolve alle stesse esigenze tecniche della fornitura, e deve motivare la propria conclusione. Se il disciplinare richiama espressamente il principio, la stazione appaltante vi è vincolata anche per autovincolo. L’esclusione senza questa verifica è illegittima.
Il principio di equivalenza nelle gare d’appalto secondo il TAR Napoli
Il TAR Napoli ricorda che la fissazione delle specifiche tecniche deve essere coordinata con il rispetto del principio di equivalenza. La sentenza n. 5855/2026 applica questo principio a una gara di fornitura in cui il prodotto offerto non presentava tutte le caratteristiche richieste.
Il caso: prodotto difforme e valutazione omessa
Il prodotto offerto dalla società ricorrente non possedeva le caratteristiche indicate nelle specifiche. La commissione ha escluso il concorrente senza chiedersi se quel prodotto fosse comunque funzionalmente equivalente. Il Tribunale rileva che la commissione “mostra di non aver affatto tenuto conto” della possibile equivalenza funzionale. Il giudice non contesta quindi l’esito, ma l’assenza del passaggio valutativo: la commissione avrebbe dovuto esaminare l’idoneità delle caratteristiche del prodotto ad assolvere alle specifiche tecniche della fornitura e motivare adeguatamente.
L’autovincolo della disciplina di gara
Nel caso esaminato, l’art. 16 del disciplinare stabiliva che le offerte sarebbero state valutate nel rispetto del principio di equivalenza. La stazione appaltante aveva così posto a sé stessa il dovere di osservarlo. Il TAR ne deduce che, in ossequio all’autovincolo della legge di gara, l’amministrazione non poteva sottrarsi all’obbligo di spiegare perché il prodotto, pur privo delle caratteristiche richieste, non fosse comunque reputabile equivalente.
Cos’è l’equivalenza funzionale
L’equivalenza funzionale è la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto con quelle richieste dalle specifiche tecniche, anche quando le caratteristiche formali sono diverse. Richiamando il Consiglio di Stato (Sez. V, 5 giugno 2026, n. 4508, a sua volta conforme a Sez. III, 13 marzo 2025, n. 2066 e Sez. III, 12 novembre 2025, n. 8840), la sentenza spiega che il principio risponde ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà di iniziativa economica. Risponde inoltre al principio eurounitario di concorrenza. Il suo corollario è il favor partecipationis, cioè l’orientamento ad ampliare la platea dei concorrenti.
Il giudizio di equivalenza è espressione di discrezionalità tecnica, da esercitare secondo ragionevolezza e proporzionalità. Il parametro è la conformità sostanziale: le specifiche del bando devono risultare “comunque soddisfatte”, pur con soluzioni tecniche diverse.
Riepilogo: valutazione formalistica e valutazione sostanziale
La tabella contrappone l’approccio censurato dal TAR a quello richiesto dalla giurisprudenza.
| Aspetto | Valutazione formalistica (illegittima) | Valutazione sostanziale (corretta) |
|---|---|---|
| Criterio | Riscontro letterale delle caratteristiche | Conformità funzionale alle specifiche |
| Esito della difformità | Esclusione automatica | Verifica dell’equivalenza prima di decidere |
| Motivazione | Assente o generica | Concreta e adeguata sull’idoneità del prodotto |
| Effetto sulla concorrenza | Restringe la partecipazione | Tutela il favor partecipationis |
Verifiche e controlli del RUP sul principio di equivalenza
Le verifiche che seguono sono indicazioni operative ricavate dal principio affermato dal TAR, non prescrizioni contenute nella sentenza.
- Controllare la lex specialis. Verificare se bando e disciplinare richiamano il principio di equivalenza, come l’art. 16 nel caso deciso. Se lo richiamano, l’obbligo di valutazione è anche un autovincolo.
- Individuare la funzione delle specifiche. Prima di valutare il prodotto, identificare quale esigenza tecnica ogni specifica intende soddisfare.
- Confrontare le prestazioni. Esaminare le caratteristiche del prodotto offerto in rapporto alla loro idoneità ad assolvere a quelle esigenze, non alla coincidenza letterale con il testo.
- Documentare il giudizio. Dare conto nel verbale delle ragioni per cui il prodotto è o non è equivalente. Una motivazione assente è il vizio sanzionato dal TAR.
- Escludere solo dopo la valutazione. L’esclusione è legittima solo se, a seguito di una concreta e adeguata verifica, l’equivalenza funzionale risulta esclusa.
- Evitare l’errore più frequente. Il rischio tipico è trattare ogni difformità come causa di esclusione automatica, trascurando il passaggio valutativo. Questo espone la gara ad annullamento in sede di contenzioso.
- Per gli operatori economici: illustrare nell’offerta, con documentazione tecnica, perché il prodotto proposto è equivalente alle specifiche richieste.
FAQ
Il prodotto che non rispetta le specifiche tecniche va sempre escluso?
No. Secondo il TAR Campania, Napoli, n. 5855/2026, la difformità non comporta esclusione automatica. La stazione appaltante deve prima valutare se il prodotto offerto sia funzionalmente equivalente a quello richiesto, cioè se assolva alle stesse esigenze tecniche. Solo se questa verifica, concreta e motivata, dà esito negativo, l’esclusione è legittima. Una difformità formale, da sola, non basta a giustificarla.
Cosa significa equivalenza funzionale nelle gare d’appalto?
L’equivalenza funzionale è la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto con le specifiche tecniche del bando, anche se le caratteristiche di dettaglio differiscono. Si valuta in base a un criterio di conformità sostanziale e funzionale, non a riscontri formalistici. Se il prodotto soddisfa nella sostanza le esigenze che le specifiche intendono garantire, può essere ammesso al confronto concorrenziale.
La commissione deve motivare la non equivalenza del prodotto?
Sì. Il TAR chiarisce che all’esclusione si può arrivare solo dopo una concreta e adeguata valutazione dell’equivalenza funzionale, accompagnata da adeguata motivazione. La commissione deve esaminare le caratteristiche del prodotto sotto l’aspetto della loro idoneità ad assolvere alle specifiche tecniche e spiegare perché, se è il caso, non le ritiene equivalenti. Omettere questo passaggio rende l’esclusione illegittima.
L’equivalenza vale anche se il disciplinare non la richiama?
La sentenza si pronuncia sul caso in cui il disciplinare la richiamava espressamente, e in quel caso rileva l’autovincolo della stazione appaltante. La sentenza, però, qualifica il principio come espressione di principi costituzionali ed eurounitari. Questo suggerisce che la sua rilevanza non dipenda dal richiamo nella lex specialis, ma l’estensione va valutata caso per caso. Sul punto è opportuno un approfondimento specifico.
Quali conseguenze ha l’esclusione disposta senza giudizio di equivalenza?
L’esclusione è censurabile davanti al giudice amministrativo per mancata valutazione e carenza di motivazione. Nel caso deciso, il TAR ha rilevato che la commissione non aveva prestato attenzione alcuna al principio di equivalenza. Per la stazione appaltante il rischio è l’annullamento del provvedimento e la necessità di rinnovare la valutazione, con ritardi e possibili costi del contenzioso.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Campania, Napoli, Sez. I, 21/10/2026, n. 5855: prima di escludere è necessario esplicitare il giudizio di non equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 5/6/2026, n. 4508 (richiamata dal TAR): l’equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto con le specifiche, secondo un criterio di conformità sostanziale e funzionale.
- Consiglio di Stato, Sez. III, 13/3/2025, n. 2066 e Sez. III, 12/11/2025, n. 8840 (richiamate nella citazione riportata dal TAR): in termini conformi sul giudizio di equivalenza.
- Disciplinare di gara, art. 16: nel caso esaminato, fonte dell’autovincolo della stazione appaltante.
- Riferimenti normativi di contesto: disciplina delle specifiche tecniche nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e relativa direttiva europea sugli appalti.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Campania, Napoli, Sez. I, 21 ottobre 2026, n. 5855. (giurisprudenzappalti.it)

