IN SINTESI
Il principio del risultato non obbliga la stazione appaltante ad aggiudicare una concessione all’unico concorrente rimasto in gara. Secondo il TAR Veneto (Sez. I, 08/10/2026, n. 1929), i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non impongono l’affidamento quando l’affidabilità economica dell’offerta non è stata adeguatamente dimostrata. La presenza di un solo concorrente non attenua la necessità di verificarne la sostenibilità: il risultato da proteggere è la corretta esecuzione concreta del servizio. L’estromissione della prima classificata non crea per la seconda un diritto automatico all’affidamento. L’offerta della seconda va comunque verificata e, se la verifica fallisce, la gara può essere dichiarata deserta.
Il caso: esclusa la prima classificata, la seconda non ottiene l’affidamento
Il TAR Veneto ha deciso su una procedura di concessione in cui la prima classificata era stata estromessa per mancata iscrizione nella white list. La seconda in graduatoria sosteneva di avere diritto all’affidamento, essendo rimasta l’unica concorrente. Il Tribunale ha respinto questa lettura: l’uscita della prima non attribuiva alla seconda un diritto automatico, perché l’affidamento restava subordinato alla verifica della sua offerta.
Dalla fonte emerge che le richieste di chiarimento rivolte alla seconda classificata furono ripetute. Per il TAR questo esclude che l’estromissione sia stata disposta per un automatismo formale o senza dare all’operatore la possibilità di spiegare le economie dichiarate.
Nota redazionale: dettagli del caso non presenti nella fonte, come tipologia di concessione, importi e voci economiche contestate, non sono verificabili in questa sede. Si raccomanda il controllo del testo integrale della sentenza prima della pubblicazione.
Perché la gara è dichiarata deserta e non annullata
La gara è stata dichiarata deserta perché entrambi i concorrenti sono stati esclusi, ciascuno per ragioni riferite alla propria posizione. Il TAR chiarisce che non c’è stato annullamento per estensione all’altra impresa del vizio proprio della prima: le due esclusioni sono autonome. Questo distingue il caso dall’ipotesi in cui un vizio della procedura travolga l’intera gara.
Il principio del risultato non coincide con l’aggiudicazione a ogni costo
Il principio del risultato (art. 1 del d.lgs. 36/2023) orienta l’azione amministrativa verso l’affidamento nel modo più tempestivo ed efficiente, ma sempre in funzione dell’interesse pubblico sotteso alla determinazione a contrarre. Non è un principio che tutela il concorrente nel suo interesse a ottenere il contratto.
Secondo il TAR, il principio non garantisce “l’aggiudicazione ad ogni costo del servizio” all’unico operatore superstite. In altre parole, il risultato non si misura con la conclusione del contratto in sé, ma con la possibilità che il servizio sia realmente e correttamente eseguito. Un’offerta poco attendibile, con una prospettiva di gestione oggettivamente sfavorevole, mette a rischio proprio quel risultato.
I principi di fiducia e di accesso al mercato non cambiano questa conclusione. Aprire il mercato e fidarsi degli operatori non significa rinunciare ai controlli sulla serietà economica dell’offerta.
Principio del risultato e unico concorrente: quadro di sintesi
La tabella riassume i punti chiave della pronuncia e il loro effetto pratico.
| Aspetto | Cosa afferma il TAR | Effetto operativo |
|---|---|---|
| Esclusione della prima classificata | Non attribuisce alla seconda un diritto automatico | La seconda va comunque valutata |
| Unico concorrente | Non attenua la verifica di sostenibilità | Nessuna corsia preferenziale per l’ultimo rimasto |
| Principio del risultato | Tutela la corretta esecuzione concreta | L’affidamento non è un fine in sé |
| Contraddittorio | Le ripetute richieste di chiarimento escludono l’automatismo | Il dialogo con l’operatore contribuisce a sostenere la legittimità dell’esclusione |
| Esito della gara | Deserta, non annullata | Le esclusioni restano autonome |
Verifiche e controlli del RUP sul principio del risultato con unico concorrente
Quando rimane un solo concorrente, la stazione appaltante può procedere con questi passaggi, ricavati dalla logica della pronuncia:
- Verificare i presupposti legali dell’offerta. Nel caso deciso, l’iscrizione nella white list era causa di estromissione per la prima classificata.
- Non dare per scontata l’aggiudicazione. L’uscita del primo classificato non converte automaticamente la seconda offerta in aggiudicataria.
- Esaminare la sostenibilità economica dell’offerta, cioè la coerenza tra ricavi attesi, costi e durata della concessione.
- Chiedere chiarimenti in forma scritta, indicando con precisione le voci che non convincono.
- Fissare termini congrui per la risposta e valutare nel merito le spiegazioni ricevute.
- Motivare l’esito, sia in caso di aggiudicazione sia di esclusione, collegandolo all’interesse pubblico e all’esecuzione concreta del servizio.
- Documentare ogni passaggio del contraddittorio: è la prova che l’esclusione non è stata un automatismo.
- Se l’offerta resta inattendibile, dichiarare la gara deserta, evitando affidamenti a rischio di inadempimento.
Errori frequenti da evitare: considerare l’unico concorrente come obbligato aggiudicatario; escludere senza chiedere chiarimenti; motivare solo con formule generiche; non distinguere le posizioni dei due concorrenti.
FAQ
Il principio del risultato obbliga ad aggiudicare all’unico concorrente rimasto?
No. Il principio del risultato non impone di aggiudicare quando l’offerta dell’unico concorrente non dimostra un’adeguata affidabilità economica. Secondo il TAR Veneto n. 1929/2026, il risultato consiste nel perseguire in modo effettivo l’interesse pubblico alla corretta esecuzione del servizio. L’aggiudicazione non è un obiettivo autonomo. La stazione appaltante deve quindi verificare l’offerta anche quando è l’ultima rimasta e, se non è sostenibile, può non affidare.
Se la prima classificata viene esclusa, la seconda ha diritto all’affidamento?
No, non automaticamente. L’estromissione della prima, nel caso esaminato per mancata iscrizione nella white list, non attribuisce alla seconda un diritto all’affidamento. La sua offerta resta soggetta alla verifica di sostenibilità e di affidabilità. Solo se la verifica ha esito positivo la stazione appaltante può procedere all’aggiudicazione; altrimenti, la procedura può concludersi con una gara deserta.
Quando una gara con due concorrenti esclusi è dichiarata deserta?
La gara può essere dichiarata deserta quando entrambi i concorrenti sono esclusi per ragioni proprie, riferite alle rispettive posizioni. Nel caso deciso dal TAR Veneto non c’è stato annullamento della gara per estensione all’altra impresa del vizio della prima. Le due esclusioni sono autonome, ciascuna con la propria motivazione, e il risultato complessivo è l’assenza di offerte ammissibili.
Le richieste di chiarimento proteggono l’esclusione dal rischio di contenzioso?
Sì, in misura significativa. Per il TAR, le ripetute richieste di chiarimento escludono che l’estromissione sia avvenuta per automatismo formale o senza consentire all’operatore di spiegare le economie dichiarate. Il contraddittorio documentato dimostra che l’amministrazione ha valutato nel merito la sostenibilità dell’offerta e contribuisce a rendere più solida la motivazione in caso di ricorso.
Quali principi del Codice dei contratti pubblici richiama la pronuncia?
La pronuncia richiama i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, disciplinati rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023. Il TAR li legge in modo coordinato: nessuno di essi impone di aggiudicare una concessione quando manca la dimostrazione dell’affidabilità economica dell’offerta. La numerazione e i riferimenti devono essere verificati sul testo ufficiale prima della pubblicazione.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Veneto, Sez. I, 8 ottobre 2026, n. 1929: il principio del risultato non garantisce l’aggiudicazione all’unico operatore superstite se l’offerta non è affidabile.
- Principio del risultato: art. 1 del d.lgs. 36/2023.
- Principio della fiducia: art. 2 del d.lgs. 36/2023.
- Principio di accesso al mercato: art. 3 del d.lgs. 36/2023.
- White list antimafia: art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 190/2012, richiamata nella vicenda per l’estromissione della prima classificata.
- Affidabilità economica dell’offerta: la sostenibilità deve essere valutata sulla base degli elementi pertinenti e delle giustificazioni fornite dall’operatore.
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Veneto, Sez. I, 8 ottobre 2026, n. 1929. (giurisprudenzappalti.it)

