IN SINTESI
L’operatore economico deve portare a conoscenza della stazione appaltante ogni pendenza tributaria non definitiva, senza poterla filtrare in base alla soglia di gravità dell’Allegato II.10. Chi tace e attesta di non avere violazioni commette un grave illecito professionale, anche se il debito, a suo giudizio, resta sotto soglia. È questo il principio centrale della sentenza n. 6693/2026, che contiene però anche un monito rivolto alle amministrazioni: il rifiuto di far sostituire una mandante priva dei requisiti va motivato in modo puntuale, offerta tecnica alla mano.
Il caso
L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) aveva bandito una procedura aperta ex art. 71 per la gestione armatoriale triennale, con opzioni, di una nave da ricerca. Si era classificato primo un raggruppamento temporaneo costituendo, formato da una mandataria e due mandanti con quote molto diverse tra loro.
Alla verifica dei requisiti generali, la stazione appaltante ha escluso il raggruppamento per due motivi distinti:
- il DURC irregolare di una mandante;
- diverse violazioni tributarie della mandataria, di importo rilevante e non ancora definitive, che non comparivano né nel DGUE né nelle altre dichiarazioni di gara, dove anzi si attestava l’assenza di qualsiasi violazione.
Il RUP ha inoltre respinto la richiesta del raggruppamento di estromettere o sostituire la mandante ai sensi dell’art. 97, comma 2, giudicandola tardiva e tale da alterare l’offerta tecnica. Il TAR Friuli Venezia Giulia (sent. n. 82/2026) ha confermato l’esclusione, dando peso decisivo al silenzio sulle pendenze fiscali.
In appello il raggruppamento ha sostenuto che la soglia dell’Allegato II.10 (10% del valore dell’appalto, con un minimo di 35.000 euro) esaurisse ogni valutazione e che, tolte le pretese sospese in giudizio e coperte da fideiussione, restasse una sola posizione ben al di sotto di quella soglia.
Dichiarare tutto: la soglia non è un filtro per l’operatore
La Sezione respinge la tesi dell’appellante su due piani.
Il primo riguarda la valutazione. La soglia fissata dall’art. 3 dell’Allegato II.10 non esaurisce il giudizio della stazione appaltante, che conserva il potere di apprezzare affidabilità e correttezza del concorrente anche oltre il dato quantitativo.
Il secondo, più incisivo, riguarda la dichiarazione. Stabilire se una pendenza sia rilevante non spetta all’operatore ma all’amministrazione, che può decidere bene solo se dispone di un quadro completo. La dichiarazione deve quindi essere onnicomprensiva, come già affermato da Cons. Stato n. 3151/2024, e copre anche i carichi ancora impugnabili o già contestati in giudizio (Cons. Stato n. 1628/2025).
Il silenzio integra di per sé un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), perché ostacola il corretto svolgimento della gara. Il Collegio lo collega a due norme:
- l’art. 5, sul dovere reciproco di buona fede e di tutela dell’affidamento tra amministrazione e operatori;
- l’art. 96, comma 14, che impone all’operatore di comunicare in modo continuativo ogni fatto potenzialmente idoneo a integrare una causa di esclusione.
Due argomenti difensivi vengono poi scartati. Non conta che l’ente conoscesse già le pendenze per rapporti contrattuali precedenti: la dichiarazione va resa con riferimento a quella gara e alla situazione attuale, perché nel frattempo i debiti potrebbero essere stati estinti. E non c’è ultrapetizione se il TAR ha qualificato la condotta come illecito professionale senza che le parti lo avessero prospettato, poiché la qualificazione giuridica dei fatti spetta al giudice.
La linea è coerente con la giurisprudenza di primo grado più recente, che inquadra l’omissione anche nell’art. 98, comma 3, lett. b), e considera l’obbligo dichiarativo sottratto all’apprezzamento soggettivo del concorrente (massima TAR Sardegna 2026 su codiceappalti.it).
DURC: la certificazione vincola la stazione appaltante
Sul versante contributivo la sentenza conferma un orientamento consolidato. Il DURC è una dichiarazione di scienza assistita da fede privilegiata fino a querela di falso (Ad. plen. n. 10/2016), e il suo esito si impone all’amministrazione senza necessità di ulteriori verifiche (Ad. plen. n. 7/2024). L’art. 1 dell’Allegato II.10 definisce del resto gravi le violazioni contributive che impediscono il rilascio del documento.
Ne derivano due conseguenze pratiche:
- un DURC regolare emesso dopo, per un periodo diverso, non cancella l’esito negativo di quello acquisito in gara;
- i crediti visibili sulla piattaforma Ve.R.A. non giovano al concorrente se non si dimostra che esistevano già alla data del DURC irregolare e che avrebbero azzerato lo scostamento rilevante secondo il d.m. 30 gennaio 2015.
Sostituzione della mandante: il diniego si motiva sull’offerta
Su questo punto l’appello è accolto. L’art. 97, comma 2, permette al raggruppamento di dimostrare di aver estromesso o sostituito il componente che versa in una causa di esclusione, purché l’offerta resti sostanzialmente immutata.
Per il Collegio il rifiuto della stazione appaltante richiede una motivazione rigorosa. Definire la mandante “nucleo tecnico-specialistico” senza altro non basta: bisogna individuare quali parti dell’offerta tecnica verrebbero meno, in che misura, e perché l’apporto di quel soggetto sia effettivo e distintivo. Allo stesso modo, chi eccepisce la tardività deve indicare il termine che sarebbe stato superato.
Nel caso concreto la motivazione del RUP è risultata carente: la mandante aveva una quota del 10%, la mandataria aveva già gestito la stessa nave e l’organigramma era stato dichiarato invariato. L’esclusione resta legittima, ma l’amministrazione dovrà riesaminare, sulla base delle deduzioni del raggruppamento, sia la tempestività della richiesta sia l’effettiva incidenza della sostituzione sull’offerta.
Una lettura critica
La pronuncia si inserisce in un filone che legge le violazioni fiscali non definitive soprattutto attraverso gli obblighi di trasparenza e l’illecito professionale, più che attraverso i parametri numerici dell’Allegato II.10.
L’obiezione è evidente. Il legislatore del 2023 ha tipizzato la soglia proprio per dare certezza a una materia incerta: se l’operatore deve comunque dichiarare tutto e l’ente può comunque valutare oltre la soglia, la tipizzazione rischia di perdere peso rispetto alla clausola generale. La Sezione non condivide questa impostazione e ribadisce un obbligo dichiarativo senza condizioni, in linea con l’indirizzo prevalente sull’art. 95, comma 2.
Il punto di equilibrio sta nella distinzione tra due piani. La soglia resta il parametro per escludere a causa della violazione in sé; l’omissione è una condotta autonoma, che rileva anche quando il debito, da solo, non porterebbe all’esclusione.
Indicazioni operative
Per stazioni appaltanti e centrali di committenza
- Fondare l’esclusione per omissione dichiarativa sulla condotta tenuta in gara, richiamando buona fede e trasparenza (artt. 5 e 96, comma 14), e non sulla sola esistenza delle pendenze.
- Confrontare in modo sistematico quanto dichiarato nel DGUE con gli esiti delle verifiche sui requisiti generali acquisiti tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico, e tracciare le discrepanze nei verbali.
- Acquisire il DURC con data certa e trattarlo come vincolante: le regolarizzazioni successive non sanano l’esito negativo.
- Davanti a una richiesta ex art. 97, comma 2, motivare l’eventuale rifiuto indicando il termine ritenuto violato e, sull’offerta tecnica, i contenuti che verrebbero meno con l’uscita del componente.
- Valutare l’inserimento nel disciplinare di un richiamo esplicito all’obbligo di dichiarare tutte le pendenze fiscali, anche sotto soglia o sospese, con facoltà di allegare elementi a supporto.
Per gli operatori economici
- Dichiarare nel DGUE ogni pendenza tributaria, definitiva o no, accompagnandola con gli elementi che ne riducono il peso: sospensioni, garanzie, contenziosi in corso, importi.
- Ricordare che l’obbligo è permanente: le pendenze sopravvenute in corso di gara vanno comunicate.
- Considerare che un’esclusione per falsa o omessa dichiarazione dovrà a sua volta essere dichiarata nelle gare successive.
- Nei raggruppamenti, verificare in anticipo la regolarità contributiva e fiscale di ogni componente e preparare per tempo l’eventuale sostituzione, documentando che l’offerta resta invariata.
A cura della redazione Legale di TuttoGare PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6693/2026, pubblicata il 28/08/2026.

