Oscuramento dell’offerta tecnica: il termine per impugnare è di 10 giorni, anche ad agosto

Ott 29, 2026

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IN SINTESI

Il termine per impugnare la decisione di oscuramento dell’offerta tecnica è di 10 giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, come prevede l’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023. Lo ha ribadito il TAR Campania, sez. V, con la sentenza n. 5572/2026, chiarendo che il termine decorre da una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento. A questo rito non si applica la sospensione feriale dei termini: un ricorso notificato a settembre contro una decisione comunicata il 7 agosto è tardivo. Una successiva nota di rigetto dell’istanza di accesso, che si limita a rinviare alle decisioni già assunte, ha natura meramente confermativa e non fa ripartire il termine.

Il caso: oscuramento dell’offerta dell’aggiudicatario e ricorso tardivo

Il caso riguarda l’affidamento biennale di un servizio presso le strutture di un’azienda ospedaliera universitaria, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il gestore uscente si era classificato secondo, dietro l’impresa aggiudicataria.

Con la comunicazione di aggiudicazione del 7 agosto 2026, la stazione appaltante ha reso nota anche la decisione sulle richieste di oscuramento. Ha accolto quelle dei concorrenti, motivando in modo cumulativo con la presenza di segreti tecnici e commerciali (know-how, organizzazione del servizio, metodologie operative, soluzioni tecniche). L’offerta tecnica dell’aggiudicataria è risultata quindi quasi interamente oscurata.

Nello stesso giorno il secondo classificato ha chiesto l’accesso integrale all’offerta tecnica e ai giustificativi dell’anomalia. Il 21 agosto 2026 la stazione appaltante ha respinto l’istanza, rinviando alle decisioni già assunte sull’oscuramento. Il ricorso è stato notificato e depositato il 2 settembre 2026.

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per la parte sui giustificativi, perché la ricorrente aveva dichiarato di non avervi più interesse dopo la produzione documentale in corso di causa. Per il resto lo ha dichiarato irricevibile perché tardivo.

Il principio: decisione espressa sull’oscuramento e decorrenza del termine

Il rito speciale sull’oscuramento delle offerte ha un termine di impugnazione di 10 giorni, che decorre dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione (art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, con rinvio all’art. 116 c.p.a.). Nel caso esaminato il termine è scaduto ben prima della notifica del ricorso.

Perché la decisione deve essere specifica ed espressa

Il TAR richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2026. Secondo questo orientamento, il rito super-accelerato presuppone una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento. Non basta la semplice pubblicazione dell’offerta in forma oscurata, magari accompagnata dalla richiesta del concorrente.

Nel caso concreto la stazione appaltante aveva dato atto di aver esaminato le dichiarazioni dei concorrenti e valutato il contenuto delle offerte. Per questo il Collegio ha ritenuto integrata una determinazione espressa. Il termine decorre quindi dalla comunicazione di quella decisione, cioè dal 7 agosto 2026.

Perché la nota di rigetto dell’accesso è solo confermativa

La nota del 21 agosto 2026 respingeva l’istanza di accesso rinviando alle decisioni già assunte sull’oscuramento. Per il TAR un atto che ribadisce una decisione precedente senza riesaminarla non apre un nuovo termine. Chi attende la risposta all’istanza di accesso per agire rischia di perdere il diritto di impugnare.

Sospensione feriale: perché non si applica al rito dell’art. 36

La questione centrale era se il periodo feriale (1 – 31 agosto) sospendesse il termine di 10 giorni. Il TAR risponde di no, aderendo a un orientamento già espresso dalla giurisprudenza, che richiama una pronuncia del TAR Lazio.

Il ragionamento è il seguente:

  • l’art. 36, comma 7, fissa l’udienza in camera di consiglio con termini pari alla metà di quelli dell’art. 55 c.p.a., cioè della disciplina cautelare;
  • quel richiamo comprende l’intero regime dei termini cautelari, inclusa l’insensibilità alla sospensione feriale (art. 54, comma 3, c.p.a.);
  • applicare la sospensione sarebbe contrario alla finalità del rito, che punta a risolvere subito la questione dell’accesso per prevenire il contenzioso sull’appalto.

In pratica, un termine decorrente dal 7 agosto è scaduto il 17 agosto 2026, senza proroghe per le ferie.

Tabella di sintesi: regole del rito sull’oscuramento

Il quadro che emerge dalla pronuncia può essere riassunto così.

AspettoRegolaEffetto pratico
Termine di ricorso10 giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazioneNotifica e deposito vanno fatti entro la scadenza
Atto impugnabileDecisione specifica ed espressa sull’oscuramentoLa sola pubblicazione dell’offerta oscurata non basta
Nota di rigetto dell’accessoAtto meramente confermativoNon riapre i termini
Sospensione ferialeNon applicabileIl termine corre anche ad agosto

Termine impugnazione oscuramento offerta tecnica: verifiche per RUP e concorrenti

Per i concorrenti non aggiudicatari

  1. Verificare nella comunicazione di aggiudicazione se contiene una decisione espressa sull’oscuramento e annotare la data di comunicazione.
  2. Calcolare subito la scadenza dei 10 giorni, senza considerare la sospensione feriale.
  3. Valutare il ricorso entro il termine, senza attendere la risposta a eventuali istanze di accesso.
  4. Non confidare nella nota di rigetto dell’accesso come nuovo atto impugnabile.
  5. Se la decisione non è espressa, valutare con un legale come procedere, tenendo presente l’orientamento dell’Adunanza Plenaria.

Per RUP e stazioni appaltanti

  1. Adottare una decisione specifica ed espressa sulle richieste di oscuramento, dando atto dell’esame delle dichiarazioni e delle offerte.
  2. Evitare motivazioni cumulative e indifferenziate, che espongono il provvedimento a contestazione nel merito.
  3. Comunicare la decisione insieme all’aggiudicazione, in modo che la data sia certa e tracciabile.
  4. Documentare sul portale di gara data e modalità della comunicazione.
  5. Ricordare che il termine breve vale anche per l’amministrazione: una decisione chiara riduce l’incertezza.

Errore frequente da evitare: considerare l’istanza di accesso come strumento per “riaprire” i termini. Se la risposta rinvia a decisioni già prese, il tempo continua a scorrere.

FAQ

Entro quanto tempo si impugna l’oscuramento dell’offerta tecnica?

Entro 10 giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, con ricorso notificato e depositato, secondo l’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023. Il ricorso segue il rito dell’art. 116 c.p.a. Il termine è molto più breve di quello ordinario, quindi va calcolato subito e senza margini di attesa.

La sospensione feriale dei termini si applica al ricorso sull’oscuramento?

No. Secondo il TAR Campania il rinvio ai termini cautelari dell’art. 55 c.p.a. comprende l’esclusione della sospensione feriale. Un termine che decorre ad agosto continua quindi a correre senza proroga. La scelta è coerente con l’esigenza di definire rapidamente la questione dell’accesso.

Da quando decorre il termine di 10 giorni?

Decorre dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, se questa contiene una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento. Non basta che l’offerta sia pubblicata in forma oscurata. Va quindi verificato cosa contiene davvero la comunicazione ricevuta e in quale data è arrivata sul portale.

La risposta negativa a una richiesta di accesso fa ripartire il termine?

No, se la risposta si limita a rinviare alle decisioni già assunte sull’oscuramento. In quel caso ha natura meramente confermativa e non è un nuovo atto autonomamente impugnabile. L’unico termine rilevante resta quello decorrente dalla decisione originaria.

La stazione appaltante può usare una motivazione unica per tutti gli oscuramenti?

La sentenza non decide sulla legittimità di questa scelta, perché il ricorso è dichiarato irricevibile. Il caso mostra però che una motivazione cumulativa è stata contestata. Una valutazione specifica per ciascuna offerta rende il provvedimento più solido e meno esposto a contenzioso.

Cosa succede se il ricorso è notificato oltre il termine?

Il giudice lo dichiara irricevibile senza esaminare il merito. Nel caso in esame il ricorso è stato notificato il 2 settembre 2026 contro una decisione comunicata il 7 agosto. Il diritto di contestare l’oscuramento si è perso, con le spese compensate per la novità delle questioni.

Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti

  • Art. 36, commi 3, 4 e 7, d.lgs. 36/2023: decisione sull’oscuramento, termine di 10 giorni e rito in camera di consiglio con termini dimezzati.
  • Art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023: dichiarazioni degli operatori sui segreti tecnici e commerciali.
  • Art. 116 c.p.a.: rito in materia di accesso.
  • Art. 54, commi 2 e 3, e art. 55 c.p.a.: sospensione feriale e termini cautelari.
  • Adunanza Plenaria n. 8/2026: necessità di una decisione specifica ed espressa sull’oscuramento (come richiamata nella sentenza).
  • TAR Lazio, n. 14212 del 7 agosto 2026: esclusione della sospensione feriale per il rito dell’art. 36.

A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.

Fonte: TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza n. 5572/2026, pubblicata l’8 ottobre 2026.