IN SINTESI
Un’offerta economica ambigua non può essere interpretata in danno del concorrente quando la volontà negoziale emerge con chiarezza dal testo. Con la sentenza n. 1815/2026, il TAR Toscana (Sez. IV) ha annullato l’aggiudicazione di una concessione demaniale marittima bandita da un Comune toscano. La commissione aveva letto come importo complessivo la cifra che il concorrente aveva indicato come valore del proprio rialzo del 300%, riducendolo di fatto al 200%. Per il Collegio l’importo complessivo era desumibile con una semplice somma. Se il dubbio fosse stato reale, la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. La sentenza respinge invece tutte le censure volte a far cadere l’intera gara.
Il caso: un rialzo del 300% letto come 200%
Un Comune toscano aveva bandito una procedura comparativa per una concessione demaniale marittima di sei anni, per ormeggio, alaggio e varo di imbarcazioni. La base d’asta era di 7.850,09 euro.
La società ricorrente aveva dichiarato di offrire un rialzo del 300%, indicando “in cifre” l’importo di 23.550,27 euro. Questo valore è esattamente il 300% della base d’asta (7.850,09 × 3). La commissione lo ha invece trattato come offerta economica complessiva, comprensiva della base d’asta. In questo modo il rialzo reale si riduceva a circa il 200%, e l’aggiudicazione è andata alla società controinteressata.
Il divario finale dipendeva proprio dal punteggio economico. Come si legge al punto 3 della sentenza, l’offerta tecnica della ricorrente era stata giudicata migliore di tre punti, mentre quella economica della controinteressata aveva ottenuto sette punti in più.
Il principio: la volontà negoziale chiara non si riscrive
Al punto 5 il TAR giudica l’interpretazione della commissione una “forzatura della volontà negoziale”. In altre parole, la proposta era formulata in modo inequivocabile come aumento del 300% sulla base d’asta. L’importo in euro era una semplice esplicitazione numerica di quel rialzo.
Il Collegio aggiunge due argomenti pratici:
- L’importo complessivo non indicato era ricavabile con una banale operazione matematica (23.550,27 + 7.850,09). Un’esclusione fondata sulla sola mancata esplicitazione della somma sarebbe irragionevole.
- La commissione non può modificare arbitrariamente i termini dell’offerta, applicando un rialzo diverso da quello chiaramente dichiarato.
Il disciplinare richiedeva, a pena di esclusione, l’indicazione dell’importo offerto e del rialzo percentuale unico. Anche davanti a una clausola di questo tipo, la lettura formalistica non prevale quando il contenuto dell’offerta è comunque univocamente ricostruibile.
Il limite del soccorso istruttorio
Il TAR affronta anche l’ipotesi in cui la volontà del concorrente non fosse stata chiara. In quel caso la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, in buona fede e con spirito collaborativo, per chiarire l’offerta senza escluderla. Il soccorso non può però diventare uno strumento per cambiare il contenuto dell’offerta: serve a chiarirlo, non a riscriverlo.
Cos’è l’offerta economica ambigua
Si parla di offerta economica ambigua quando gli elementi con cui il concorrente esprime il prezzo (rialzo o ribasso percentuale, importo in cifre, importo in lettere) non sono coerenti tra loro, o non sono formulati nella forma richiesta dal disciplinare. L’ambiguità può dipendere da un errore di compilazione, da un modulo poco chiaro o da una formulazione atipica.
Non ogni incoerenza rende l’offerta inutilizzabile. Quando l’interpretazione complessiva dell’atto porta a un unico significato ragionevole, la volontà negoziale emersa prevale sulla forma. Il soccorso istruttorio entra in gioco solo quando, dopo questa lettura, resta un dubbio effettivo.
Cosa ha deciso il TAR sui singoli motivi
Il ricorso era articolato in otto motivi, più tre ricorsi per motivi aggiunti. La tabella riepiloga l’esito.
| Questione | Esito | Ragione sintetica |
|---|---|---|
| Valutazione dell’offerta economica (motivi 5 e 6) | Accolti | Lettura illogica del rialzo; soccorso istruttorio non attivato |
| “Verbale secretato” di dicembre 2025 | Respinto | Mero refuso: il verbale era del 12 dicembre 2025 |
| Password unica e segretezza offerte | Inammissibile / infondato | Modalità previste dalla lex specialis non impugnata |
| Conflitto di interessi dei commissari | Respinto | La denuncia penale non basta a configurarlo |
| Omessa esclusione della controinteressata | Respinto | La gara non è sede per accertare addebiti non accertati altrove |
| Valutazioni tecniche (primi motivi aggiunti) | Inammissibili | Discrezionalità tecnica; carenza di interesse |
| Anticipata occupazione dell’area | Annullata | Illegittimità derivata dall’aggiudicazione annullata |
| Risarcimento del danno | Respinto | Domanda generica e priva di prove |
Gli effetti sono limitati: si annulla solo la valutazione delle offerte economiche e l’aggiudicazione. La commissione dovrà riassegnare il punteggio economico considerando un rialzo del 300% e riformulare la graduatoria. Non si ripete l’intera gara.
Il quadro normativo applicabile
Il TAR chiarisce al punto 2.1 che, nel caso di specie, la procedura era regolata essenzialmente dal Codice della Navigazione e non dal d.lgs. 36/2023. Il contratto aveva per oggetto il godimento di un bene pubblico e non una concessione di servizi con rischio operativo. Restava ferma la coerenza con i principi del Codice dei contratti pubblici. Per questo la sentenza va letta con cautela quando si ragiona su appalti e concessioni di servizi in senso stretto, pur restando il principio sull’interpretazione dell’offerta di portata generale.
Verifiche e controlli del RUP su un’offerta economica ambigua
Per ridurre il rischio di annullamento, il RUP e la commissione possono seguire questi passaggi.
- Leggere l’offerta nel suo insieme. Confronta percentuale, importo in cifre e importo in lettere e verifica se esiste un’unica lettura coerente.
- Eseguire il controllo aritmetico. Applica la percentuale alla base d’asta e verifica se la cifra indicata corrisponde al rialzo o al prezzo finale.
- Verificare la clausola del disciplinare. Accerta quali elementi sono richiesti a pena di esclusione e se la lettura formale sia davvero necessaria.
- Distinguere chiarimento e modifica. Il chiarimento ricostruisce la volontà del concorrente, la modifica la sostituisce con quella della stazione appaltante, e questa seconda ipotesi è vietata.
- Attivare il soccorso istruttorio se il dubbio persiste. Fai una richiesta scritta e motivata, senza consentire al concorrente di cambiare il contenuto dell’offerta.
- Motivare nel verbale la scelta interpretativa. Indica quale lettura è stata adottata e perché, per rendere sindacabile la decisione.
- Evitare automatismi escludenti. Un’esclusione fondata solo sulla mancata esplicitazione di un dato desumibile espone al rischio di annullamento.
Dal lato dell’operatore economico, il consiglio è compilare il modulo in modo coerente e indicare sempre l’importo complessivo, oltre al rialzo, quando il disciplinare lo richiede.
FAQ
Cosa succede se l’importo in cifre non coincide con il rialzo percentuale dichiarato nell’offerta economica?
La commissione deve prima cercare di ricostruire la volontà del concorrente leggendo l’offerta nel suo insieme. Se il rialzo è chiaro e l’importo in cifre ne è solo la traduzione numerica, prevale il rialzo. Solo se il dubbio resta, va attivato il soccorso istruttorio. La commissione non può scegliere l’interpretazione più sfavorevole al concorrente senza motivare.
La commissione può considerare l’importo in cifre come offerta complessiva?
Può farlo solo se il testo dell’offerta lo consente. Nel caso deciso dal TAR Toscana la lettura è stata giudicata illogica, perché l’importo corrispondeva esattamente al 300% della base d’asta. Una scelta di questo tipo, se contraddice il rialzo dichiarato, altera di fatto l’offerta e può portare all’annullamento dell’aggiudicazione.
Il soccorso istruttorio può sanare un’offerta economica ambigua?
Sì, entro certi limiti: può chiarire un’ambiguità, ma non consentire al concorrente di modificare il contenuto dell’offerta. Secondo il TAR, se la volontà negoziale non è chiara, la commissione deve attivare il soccorso con buona fede e spirito collaborativo, evitando di escludere l’offerta per una mera incertezza.
La mancata indicazione dell’importo complessivo comporta sempre l’esclusione?
No, quando l’importo risulta con evidenza dalla somma di valori chiaramente indicati nell’offerta, come base d’asta e rialzo. Il TAR ha giudicato irragionevole un’interpretazione del disciplinare che portasse all’esclusione in un caso simile. Resta però necessario valutare la formulazione concreta della clausola e la possibilità di ricostruire l’offerta senza modificarla.
Un errore materiale in un verbale di gara rende illegittima la procedura?
Non necessariamente. Nel caso esaminato, il richiamo a un verbale del 10 dicembre 2025 è stato ritenuto un mero refuso per il 12 dicembre, confermato dalla coerenza degli altri atti, e non ha inciso sulla legittimità della gara. Per evitare contestazioni, i verbali vanno redatti con date e riferimenti verificati.
Una denuncia penale del concorrente contro un commissario genera conflitto di interessi?
No, di per sé. Secondo il TAR, serve un interesse personale, concreto e attuale, idoneo a influenzare l’esercizio imparziale delle funzioni. Altrimenti la denuncia diventerebbe uno strumento per rimuovere preventivamente i funzionari sgraditi.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- TAR Toscana, Sez. IV, sentenza n. 1815/2026 (R.G. 571/2026), pubblicata il 29 settembre 2026, udienza del 23 settembre 2026.
- Principio: l’interpretazione dell’offerta economica deve rispettare la volontà negoziale chiara del concorrente (punto 5 della sentenza).
- Soccorso istruttorio: doveroso, in buona fede, se la volontà non è chiara, ma non può modificare l’offerta (punto 5).
- Quadro applicabile: Codice della Navigazione del 1942, con richiamo ai soli principi del d.lgs. 36/2023 (punto 2.1).
- Conflitto di interessi: art. 16 d.lgs. 36/2023 e Linee Guida ANAC n. 15 (punto 2.3).
- Anticipata occupazione demaniale: art. 38 del Codice della Navigazione (punto 8).
- Ordine di esame dei motivi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015 (punto 1).
- PEF nelle concessioni demaniali per ormeggio: TAR Toscana, Sez. IV, 2 dicembre 2025, n. 1944 (punto 2.6).
A cura della redazione TuttoGare, con il contributo tecnico-giuridico di Studio Amica, specializzato in appalti pubblici e digitalizzazione della PA. Il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale su casi specifici.
Fonte: TAR Toscana, Sezione Quarta, sentenza n. 1815/2026 del 29 settembre 2026.

