Subentro societario in corso di gara. Legittimità.

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Il subentro fra società in corso di gara ( per cessione del ramo d’azienda) è legittimo, ai sensi dell’articolo 106 del Codice.

Questo quanto ribadito da Tar Sardegna, Sez. II, 19/11/2020, n.636.

La ricorrente ha chiesto l’esclusione dell’aggiudicataria contestando il subentro (post conferimento e affitto di ramo d’azienda), in quanto la Stazione Appaltante avrebbe omesso l’ istruttoria diretta a verificare il possesso in capo alla cessionaria dei requisiti prescritti dalla lex specialis, con violazione dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tar Sardegna, Sez. II, 19/11/2020, n.636 respinge il ricorso.

L’Amministrazione ha preso atto del subentro societario, che le è stato tempestivamente comunicato dalla nuova XXX spa, ed ha compiuto le verifiche necessarie per poter accertare se il nuovo soggetto subentrante (privatisticamente idoneo ,di diritto, a conservare la medesima posizione del cedente) avesse tutti i titoli e requisiti di partecipazione alla gara.

In particolare il subentro fra società, per cessione del ramo d’azienda, è stato attuato ex art. 106 del Codice contratti (con subentro “in corso” di gara).

L’ordinamento garantisce il subentro, in questo caso di XXX spa nella posizione del XXXX., originario offerente , con successione nella posizione del partecipante a gare pubbliche.

A seguito di (in questo caso duplice titolo) conferimento ed affitto di ramo d’azienda.……………

Per quanto concerne l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di XXX spa il XXXX ha chiesto la voltura a favore di XXX spa; domanda che è stata accolta il 26.2.2020 (doc. 8), in attesa del futuro formale rilascio del provvedimento.

La tesi della decorrenza dell’efficacia in capo alla nuova società (dal 21.4 al 9.2.2021) non è condivisibile in quanto il regime transitorio, disciplinato dall’art. 18 comma 5° del DM istitutivo dell’Albo, dispone che le imprese possono continuare ad operare fino alla delibera di variazione della richiesta.

E ciò risulta dalla visura del 26.3.2020 della società XXX spa.

Dunque la controinteressata XXX spa è qualificabile come soggetto subentrante a tutti gli effetti, idoneo alla stipula ed all’esecuzione del contratto d’appalto globale, ………..

La comunicazione alla Stazione appaltante dell’avvenuta ristrutturazione societaria è stata tempestiva (ancor prima della sua decorrenza iniziale).

L’Amministrazione, a seguito delle richieste del 29 aprile, 12 e 16 giugno 2020, ha potuto espletare il controllo dei requisiti necessari in capo alla nuova società. ………..

In sostanza il possesso dei requisiti e condizioni di partecipazione del subentrante sono state adeguatamente vagliate dall’Amministrazione, sulla base della documentazione fornita.

Il servizio è stato assegnato, in via d’urgenza, a XXX spa e l’affidamento del servizio globale è poi avvenuto, in via definitiva, in forza di idonei titoli (compresi DGUE), con continuità nel possesso dei requisiti di gara.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/11/2020 di Roberto Donati

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