Servizi sociali: 35 punti su 85 per l’“Analisi del territorio, dei bisogni dell’utenza e modello metodologico”. Si può fare?

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Parte ricorrente lamenta l’irragionevolezza del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che 35 punti sugli 85 riservati all’offerta tecnica siano dedicati alla voce “Analisi del territorio, dei bisogni dell’utenza e modello metodologico”. La scelta di riservare a detto criterio il 41% dell’intera valutazione tecnica, secondo la ricorrente, è arbitraria, eccessiva e sproporzionata, e comunque non in linea con omologhi bandi per lo stesso tipo di servizio, trattandosi di aspetti di tipo conoscitivo, per di più attinenti il distinto servizio di “assistenza sociale” e non quello di “assistenza domiciliare”;

La ricorrente lamenta altresì che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe tratto indebito vantaggio da tale viziata proporzione, in ragione della posizione di affidataria del servizio sociale professionale svolto sul medesimo territorio.

Consiglio di Stato, sez. V, 31 marzo 2020, n. 2182 ritiene le censure infondate.

“Importa, anzitutto, osservare che, per comune intendimento (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873), nell’ambito di una gara ad evidenza pubblica i criteri per l’attribuzione dei punteggi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito, a meno che non siano inficiati da illogicità o da manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, avuto riguardo all’oggetto del contratto, la pertinenza e la rilevanza della strumentale e preliminare “analisi dei bisogni dell’utenza”, trattandosi di un servizio di carattere sociale, destinato a soggetti in situazioni differenziate di bisogno, modulate in relazione alla specificità del contesto territoriale. Né si tratta di informazioni “privilegiate”, idonee ad alterare il gioco concorrenziale, se non altro perché anche l’appellante era, nel caso di specie, operante sul territorio di riferimento“.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 31.03.2020 - autore Elvis Cavalleri

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