Il contratto di transazione non è equiparabile ad una risoluzione!

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Con il ricorso principale, l’istante richiede l’esclusione dell’aggiudicataria, che a suo dire, non avrebbe segnalato alla stazione appaltante l’esistenza di una circostanza ostativa alla sua partecipazione.

All’aggiudicataria viene infatti contestato il grave inadempimento in un contratto per lo svolgimento del servizio di ristorazione in un altro Comune, avviato prima con il procedimento di risoluzione e poi oggetto di contratto di transazione .

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 21/ 06/ 2021, N.1512 respinge il ricorso

II.1) Sul punto, il Collegio dà atto che, con nota n. ……………….., il Responsabile del Procedimento del predetto Comune, le ha infatti contestato il grave inadempimento in un contratto per lo svolgimento del servizio di ristorazione, in esito alla quale, la controinteressata ha chiesto di addivenire alla sua risoluzione consensuale, sia per sopravvenute esigenze organizzative e strategiche, sia per evitare l’insorgere di una controversia, proponendo a tal fine il versamento, in favore dell’Ente Locale, dell’importo di ………………, e la rinuncia a qualsiasi maggior compenso.

A fronte di quanto precede, il Comune ha disposto l’archiviazione del procedimento di risoluzione avviato con citata nota n. ………….., non potendo pertanto ritenersi applicabile la causa di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. c-ter) cit., che opera in danno degli operatori economici che hanno subito una risoluzione contrattuale per inadempimento, che nel caso di specie, come detto, non ha avuto luogo.

II.2) Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può pertanto affermarsi che la controinteressata sia incorsa in un inadempimento che avrebbe dovuto essere segnalato alla stazione appaltante, né ciò può desumersi dal suo impegno a versare la somma di € ……………….. al Comune di …………, essendo tali obbligazioni riconducibili alle “reciproche concessioni” delle parti necessarie a porre fine ad una lite già incominciata, o prevenirne una che può sorgere, in base a quanto previsto dall’art. 1965 c.c., nell’ambito di un contratto di transazione, che il predetto Comune ha per l’appunto stipulato con …………..

Il ricorso viene respinto.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 21/06/2021 di Roberto Donati

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