Le clausole relative ai requisiti di partecipazione alla gara sono soggette all’onere di immediata impugnazione

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Le clausole relative ai requisiti di partecipazione alla gara,  precludendo immediatamente la partecipazione alla procedura all’operatore che ne è privo, sono soggette all’onere di immediata impugnazione.

Questo il principio ribadito da Tar Lazio, Roma, Sez. II Ter, 15/10/2021, n. 10578, nel respingere il ricorso:

Con la seconda censura la ……….. prospetta, in via subordinata, i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. e 83 e ss. d.lgs. n. 50/16, eccesso e sviamento di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e del favor partecipationis evidenziando che, qualora l’interpretazione seguita dalla stazione appaltante fosse ritenuta corretta, la lex specialis sarebbe ingiustificatamente restrittiva della concorrenza in quanto il requisito di capacità tecnica richiesto consentirebbe la partecipazione di un solo operatore, ovvero la controinteressata, e non sarebbe idoneo a dimostrare l’affidabilità in ordine alla capacità di svolgere il servizio non avendo alcun significativo nesso con lo stesso; per altro, il servizio prestato a favore prestato in favore di ……….. consentirebbe anche modalità di pagamento variabili e l’offerta della ricorrente sarebbe preferibile anche perché comporterebbe un maggior risparmio di spesa per la stazione appaltante.

Il motivo è irricevibile, come dedotto dalla controinteressata (da qui la superfluità dell’avviso ex art. 73 c.p.a.), e, comunque, infondato.

In più occasioni l’Adunanza Plenaria ha evidenziato che le clausole relative ai requisiti di partecipazione alla gara, quale quella oggetto di causa, precludendo immediatamente la partecipazione alla procedura all’operatore che ne è privo, sono soggette all’onere di immediata impugnazione (A.P. n. 1/03, A.P. n. 4/18); nella fattispecie il termine d’impugnazione è decorso dalla data di pubblicazione del bando, antecedente al 01/02/21 (termine finale di presentazione delle domande di partecipazione) e, pertanto, la censura è tardiva in quanto il gravame è stato notificato il 16/06/21.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 15/10/2021 di Roberto Donati

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