Se il bando non dice nulla, per il calcolo della soglia di anomalia devono essere considerati tutti i decimali delle offerte!

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Il Tar Lombardia ribadisce l’orientamento formatosi sui casi in cui il Bando non disciplina puntualmente il calcolo della soglia di anomalia ribadendo che, in tale fattispecie,  deve considerarsi tutta l’offerta ( con tutti i decimali).

Il disciplinare prevedeva soltanto l’esplicitazione sulla piattaforma telematica dell’offerta economica, prevedendo che : “ l’operatore economico deve – pena esclusione – indicare: a. la percentuale di ribasso offerta rispetto all’importo a base di gara sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere. Verranno prese in considerazione fino a 2 due cifre decimali”.

La ricorrente sostiene che in tale gara, svoltasi con il metodo della procedura aperta con esclusione automatica delle offerte anomale, se l’amministrazione avesse calcolato correttamente la soglia di anomalia, limitandosi a prendere in considerazione le prime due cifre decimali delle offerte presentate, essa sarebbe stata aggiudicataria.

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 dicembre 2020, n. 2358 respinge il ricorso.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Dall’esame degli atti risulta che il disciplinare di gara (Parte V, par. I), facendo riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, afferma che “10. Nel percorso guidato di Sintel, nel campo “offerta economica”, l’operatore economico deve – pena esclusione – indicare: a. la percentuale di ribasso offerta rispetto all’importo a base di gara sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere. Verranno prese in considerazione fino a 2 due cifre decimali”.

La norma è chiara nello specificare che il suo oggetto sono le modalità di presentazione dell’offerta e del calcolo del ribasso.

Visto il suo ambito specifico, la norma non è estensibile anche alle modalità di calcolo dell’anomalia dell’offerta, per le quali il disciplinare di gara prevede regole autonome (Parte VI par. 1) che non specificano nulla in merito al fatto che le offerte sarebbero state esaminate nella loro interezza ovvero si sarebbe proceduto ad eventuali troncamenti.

Rileva il Collegio, sul punto, che giurisprudenza consolidata (da ultimo, TAR Calabria, I, 27/10/2020 n. 1699), anche di secondo grado (C.G.A. 13 giugno 2013, n. 575 e 9 giugno 2014, n. 306; C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042 e 22 gennaio 2015, n. 268) precisa che, in assenza di puntuale e specifica disposizione del bando, per il calcolo della soglia di anomalia deve considerarsi tutta l’offerta. Difatti, “ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara” (C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042)”. In applicazione di tale criterio è stato osservato che “In assenza (…) di alcuna previsione, negli atti di gara, dell’adozione di criteri particolari (quali l’arrotondamento od il troncamento) per l’individuazione della soglia di anomalia, deve prendersi in considerazione l’offerta così come formulata dal concorrente, sia perché, altrimenti, sarebbe indebitamente manipolata la volontà negoziale espressa dai partecipanti e potenzialmente falsato l’esito della procedura, sia perché il giudizio di anomalia risponde ad esigenze (eliminazione di offerte che appaiano, in base ad un confronto comparativo con la media delle altre, economicamente ed imprenditorialmente insostenibili) ed è retto da criteri (individuazione, normativamente indirizzata, di una soglia di valore al di sotto della quale si apre l’area della potenziale anomalia economica) diversi da quelli che presiedono alla selezione comparativa dei concorrenti in base al (mero) confronto algebrico fra le rispettive offerte” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 15.1.2016, n.150).

Da quanto sopra esposto consegue che l’assenza di una previsione espressa nella legge di gara non dà luogo ad una lacuna che imponga di ricorrere all’analogia (costituita dall’utilizzazione del medesimo troncamento previsto per la diversa fase della formulazione dei ribassi).

In assenza di specifiche indicazioni, l’amministrazione è chiamata, piuttosto, a considerare l’offerta nella sua integralità, ossia utilizzando tutti i decimali delle offerte, proprio in quanto ogni diversa operazione costituirebbe, come già osservato, alterazione delle normali regole matematiche e, dunque, foriera di indebite alterazioni del normale sviluppo della gara nella fase cruciale di determinazione delle offerte anomale.

Il motivo va quindi respinto.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/12/2020 di Roberto Donati

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