Obbligo di adesione alle convenzioni delle centrali di committenza regionali!

In presenza di convenzioni quadro delle Centrali di committenza regionali è consentito solo in via eccezionale e motivata di bandire procedure autonome.

E nessun rilievo può essere attribuito alla convenienza economica o gestionale derivante dall’espletamento di una gara autonoma, rispetto all’approvvigionamento effettuato in attuazione della convenzione vincolante.

Questo il principio ribadito da Tar Piemonte, Sez. I, 23/ 01/ 2020, n.61 ( che peraltro consolida l’orientamento recentemente ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 19 06 2019 ,n. 4190).

Dopo aver aderito ( 2016) alla convenzione della centrale di committenza regionale, l’A.s.l. ha indetto ( 2019 ) una gara per l’appalto di forniture, lavori e servizi includendovi la fornitura di prodotti e servizi originariamente ricompresi nella convenzione.

L’impresa aggiudicataria della Convenzione-Quadro non partecipa alla gara, ma impugna il bando chiedendo  l’annullamento di tutti gli atti della lex specialis di gara, nella parte in cui includono nella prestazione la fornitura dei prodotti e servizi da acquistarsi tramite la Convenzione.

Tar Piemonte, Sez. I, 23/ 01/ 2020, n.61 accoglie il ricorso.

Dopo aver ricordato la normativa in materia di acquisti centralizzati, il Tar evidenzia come la ASL abbia violato sia l’obbligo positivo di avvalersi della convenzione, sia l’obbligo negativo consistente nel divieto di avviare, per tutta la durata della convenzione ed in assenza dei presupposti fissati dalla legge, un’autonoma procedura di acquisto per la medesima categoria merceologica oggetto di convenzione.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la gara centralizzata per la stipulazione di una convenzione rappresenta lo strumento elettivo per realizzare significativi risparmi di spesa, ottenuti grazie al bagaglio informativo e all’esperienza pratica acquisiti sul territorio regionale ed alle economie di scala conseguenti al maggior volume della prestazione, a prescindere dalla circostanza che una singola A.s.l. riesca ad ottenere condizioni più vantaggiose nel mercato di riferimento (Consiglio di Stato, sezione III, 7 settembre 2015, n. 4133; 7 maggio 2015, n. 2288).

Pertanto nessun rilievo può essere attribuito alla convenienza economica o gestionale derivante dall’espletamento della gara, rispetto all’approvvigionamento effettuato in attuazione della convenzione vincolante.

Il Bando e l’articolo 1 del capitolato speciale, limitatamente alla parte in cui includono nell’oggetto della gara la fornitura dei prodotti e dei servizi accessori già oggetto di Convenzione devono essere annullati.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/01/2020 – autore Roberto Donati

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