Modifica del raggruppamento per perdita dei requisiti di cui all’art. 80. Anche per questo Tar è ammissibile in fase di gara!

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Dopo il Tar Toscana ( anche se la questione è controversa come si rileva da https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/modifica-raggruppamento-per-perdita-dei-requisiti-ammissibile-anche-in-fase-di-gara/) anche il Tar Lazio si esprime sulla modifica del raggruppamento per perdita dei requisiti articolo 80 da parte della mandante, ritenendola ammissibile.

L’appalto era stato originariamente aggiudicato a raggruppamento temporaneo d’imprese successivamente escluso perché  il DURC dell’impresa mandante non era regolare.

Il ricorso avverso l’esclusione, incentrato sulla violazione dell’articolo 48 del Codice, viene accolto da Tar Lazio, Latina, Sez. I, 06/ 05/ 2021, n. 293 con le seguenti motivazioni:

Il comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 definisce gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, tali da condurre all’esclusione dell’impresa dalla gara, “quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”.

Consegue che:

1) L’irregolarità del DURC in corso di esecuzione o in corso di gara determina l’esclusione dell’impresa cui fa capo;

2) Se l’impresa faccia parte, come mandante, di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario il mandatario può indicare un altro operatore in subingresso, che abbia i requisiti di idoneità, oppure eseguire l’appalto – qualora abbia ottenuto o ottenga l’aggiudicazione – direttamente o a mezzo degli altri mandanti che abbiano gli adeguati requisiti di qualificazione;

3) In ogni caso il solo venir meno di una delle imprese mandanti per la perdita dei requisiti di cui all’art. 80 non determina ex se l’esclusione dell’intero raggruppamento senza la preventiva verifica della possibilità di procedere ai sensi dell’art. 48, comma 17.

Orbene, l’acquisizione del DURC irregolare dell’impresa XXXX, mandante del r.t.i. YYYY, è avvenuta in corso di gara (21.9.2020), mentre alla scadenza del termine di partecipazione (30.6.2020) la ditta aveva presentato un DURC valido.

Si è quindi concretizzata l’ipotesi normativa dell’art. 48, commi 17 e 19 ter, ovvero la perdita in corso di gara di un requisito soggettivo di ammissione in capo a un’impresa mandante che giustifica l’esclusione dell’impresa ma non determina, da sola, l’esclusione del raggruppamento.

Il ricorso è dunque, fondato, con l’assorbimento di ogni altra censura. Per l’effetto la stazione appaltante dovrà valutare la posizione del r.t.i. di YYYY, escludendo il mandante che ha il DURC irregolare, e verificarne l’idoneità all’aggiudicazione e all’esecuzione dell’appalto alla luce di ogni altro requisito soggettivo e dei requisiti oggettivi dell’offerta.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/05/2021 di  Roberto Donati

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