La verifica dell’articolo 95 comma 10 attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi

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La verifica demandata alla stazione appaltante in forza del combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5 lettera d) del decreto legislativo 50 del 2016 attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi, così come indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16 del decreto legislativo 50 del 2016, senza dare luogo  ad un sub procedimento di verifica di anomalia dell’offerta.

Lo ricorda Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22/ 04/ 2021, n. 706, respingendo ricorso incentrato sulla tesi secondo cui la verifica del costo della manodopera deve estendersi non solo al rispetto dei minimi salariali retributivi, così come previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d) del d.lgs. 50/2016, ma anche alla congruità complessiva del costo del personale, al fine di scongiurare il rischio di una offerta di forza lavoro non soddisfacente per assicurare la corretta esecuzione dell’appalto.

Come detto, il ricorso viene respinto con le seguenti motivazioni:

-la tesi in questione non può essere condivisa, in base ad una interpretazione sistematica delle stesse norme la cui violazione è denunciata dalla ricorrente;

-la verifica demandata alla stazione appaltante in forza del combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5 lettera d) del decreto legislativo 50 del 2016 attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi, così come indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16 del decreto legislativo 50 del 2016;

-essa non dà luogo ad un sub procedimento di verifica di anomalia dell’offerta in quanto il rinvio contenuto dall’art. 95, comma 10, pur stabilendo un collegamento con la disposizione che disciplina le offerte anormalmente basse, è circoscritto al solo controllo previsto dal comma 5, lettera d) dell’art. 97, il che esclude che la verifica possa riguardare complessivamente i fattori che influenzano il costo della manodopera;

-la giurisprudenza amministrativa ha infatti sancito l’autonoma connotazione della verifica del costo della manodopera in esame stabilendo che ”La novella (del 2017) dell’ art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ), comporta incontrovertibilmente la generalizzazione dell’obbligo di verificare specificamente (prima dell’aggiudicazione) il rispetto del costo del personale di cui alle Tabelle Ministeriali (e solo in tal senso – e limitatamente a tale fase – può discorrersi di specifico e autonomo potere della Stazione Appaltante). Tale la disposizione (evidentemente finalizzata alla tutela del diritto dei lavoratori – di rango costituzionale – alla giusta ed equa retribuzione, ai sensi dell’art. 36 della Carta Fondamentale) risponde alla ratio di accertare (sempre e necessariamente) l’effettivo rispetto dei minimi salariali (come rivenienti dalle pertinenti Tabelle Ministeriali) da parte del futuro aggiudicatario, imponendo alla P.A. la verifica preliminare del costo del personale in ogni caso e cioè anche laddove non si verta in ipotesi di offerta da sottoporre al giudizio di anomalia per legge, ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016” (T.A.R. , Lecce , sez. III , 16/03/2020 , n. 329);

-nel caso di specie, pur con le precisazioni che riguardano il perimetro della verifica dei costi della manodopera, dalla relazione del responsabile del procedimento è emerso, ad ogni buon conto, che l’offerta dell’aggiudicataria è stata scrutinata e risultata congrua in relazione: a) alla indicazione della squadra tipo, composta da 4 unità, inquadrate con livelli da I al IV, indicando un costo medio orario pari a € 30,74 per l’operaio del IV livello, € 28,80 per l’operaio del III livello, € 26,60 per l’operaio del II livello e € 23,85 per l’operaio del I livello; b) al costo orario della manodopera da impiegare per l’esecuzione dell’appalto, risultato superiore al corrispondente costo orario indicato nelle tabelle ministeriali;

-la indicazione della squadra tipo di 4 unità è risultata in linea con la composizione usualmente prevista per lavori analoghi, così come indicato nel d.m. 11 dicembre 1978, in vigore, riportante le “nuove tabelle delle quote d’incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali, che alla tabella 13 – Fognature, prevede appunto una squadra tipo di 4 unità, di cui un operaio specializzato, 1 operaio qualificato, 2 manovali specializzati “;

-congrua è la giustificazione relativa all’impegno temporale offerto, pari a 210 giorni naturali e consecutivi, corrispondenti a 150 giorni lavorativi effettivi come previsto dal bando di gara; così come giustificato è il richiamo alle attività significative di cantiere, in ragione delle quali non si richiede sempre la presenza contemporanea e costante di tutti gli elementi della squadra tipo, essendo previste lavorazioni accessorie che non coinvolgono il responsabile di cantiere;

-non può essere condivisa la tesi per cui la stazione appaltante ha predeterminato la squadra tipo da impiegare per l’esecuzione dell’appalto, in ragione di 7/9,5 addetti, tenuto conto della impossibilità di incidere nella libera organizzazione dei fattori della produzione, che costituisce esplicitazione della libertà d’impresa, pur nel rispetto delle norme inderogabili in materia di trattamenti salariali minimi;

-il criterio di aggiudicazione del minor prezzo implica di per sé la facoltà, per l’operatore che partecipa alla gara, di organizzare al meglio i fattori della produzione di cui dispone al fine di formulare un’offerta economicamente competitiva fermo restando, come già più volte osservato l’imprescindibile rispetto dei minimi salariali retributivi;

A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/04/2021 di Roberto Donati

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