L’Amministrazione può prevedere disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché i requisiti siano pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito
Appalto per acquisto di prodotti sanitari. La ricorrente impugna la procedura di gara contestando, in particolare, la legittimità della caratteristica tecnica minima richiesta. Il Tar ricorda che l’Amministrazione è pienamente legittimata a introdurre, nella lex specialis di una gara d’appalto, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati o dare ingresso a prodotti con caratteristiche tecniche specifiche tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAQuesto quanto stabilito da Tar Campania, Sez. I, 06/12/2024, n. 6829, che respinge il ricorso:
8. – La sostenibilità, sul piano scientifico, della previsione del capitolato, esclude, dunque, che possa logicamente configurarsi una illegittima barriera alla partecipazione alla selezione, venendo in evidenza, di contro, un requisito tecnico ragionevolmente imposto dalla S.A. in funzione del più efficace perseguimento del risultato al quale è orientata la gara; analogamente è a dirsi in ordine alla prospettata lesione del principio di proporzionalità e del risultato, della quale pure, a fronte di un requisito tecnico pertinente alla gara e funzionale all’interesse pubblico alla migliore selezione, per quanto appena osservato, non è dato riscontrare i presupposti.
8.1. – Per un verso – e con riferimento, in particolare, alla dedotta irragionevolezza del requisito in rapporto alla “struttura” della gara (a fornitore plurimo) – deve rammentarsi che la predisposizione da parte della P.A. delle clausole del bando, per costante giurisprudenza, laddove non si tratti di clausole imposte dalla legge, costituisce esercizio di un potere caratterizzato da discrezionalità tecnica, nel cui ambito le valutazioni dell’amministrazione sono di per sé insindacabili nel merito, fermo restando che esse possono essere censurate in sede di giurisdizione di legittimità nei casi di errata valutazione delle circostanze e di manifesta irragionevolezza (Cons. St., ad. plen., 29 novembre 2012 n. 36; id., sez. III, 13 marzo 2015 n. 1337; T.A.R. Napoli, sez. I, 03/04/2018, n.2098), ipotesi che nella specie non è dato riscontrare, avendo peraltro la S.A. giustificato l’opportunità di disporre di due angolazioni della cannula con l’esigenza di evitare un aggravio di spesa sanitaria (correlato alla possibile sostituzione del micro-infusore nel corso del percorso terapeutico).
8.2. – Non si dubita, per altro verso, che l’Amministrazione sia pienamente legittimata a introdurre, in sede di predisposizione della lex specialis di una gara d’appalto, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati o dare ingresso a prodotti con caratteristiche tecniche specifiche “tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito” (Cons. St., Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 dicembre 2020, 13049; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 maggio 2016 n. 2185; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 settembre 2015, n. 11008).
9.– Sulla scorta di quanto sopra sinteticamente osservato, il ricorso è dunque infondato e va respinto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/12/2024 di Roberto Donati
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