Il consiglio di stato torna ad esprimersi sul giudizio di anomalia

Descrizione Immagine non disponibile

Con la sentenza n. 5077 del 2 luglio 2021, il Consiglio di Stato è tornato a parlare di giudizio di anomalia, precisando come costituisca manifestazione del potere tecnico-discrezionale riservato alla PA e per tale motivo insindacabile a meno di “manifesta erroneità, irragionevolezza e/o inadeguatezza dell’istruttoria senza che possa essere sostituita alla verifica compiuta dall’Amministrazione un’autonoma valutazione di congruità delle offerte da parte del concorrente controinteressato o del giudice”.

Nel dispositivo i Giudici specificano inoltre come l’esame dell’offerta anomala non vada effettuato sulle singole voci bensì complessivamente, portando ad un giudizio complessivo in quanto “eventuali inesattezze o inadeguatezze di singole voci sarebbero irrilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara”.

Nella fattispecie, secondo i Giudici, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è dunque risultato “immune dai vizi denunciati e l’esito della verifica non presenta macroscopiche illogicità ed arbitrarietà”.

Il ricorso è stato, dunque, rigettato.

Autore: Redazione TuttoGare del 19/07/2021

 

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...