Gara telematica: modulo offerta omesso, ma ribasso inserito a sistema. Esclusione?

Nell’ambito di una gara telematica il disciplinare prevedeva espressamente che gli operatori economici, nella busta economica, avrebbero dovuto caricare a pena di esclusione:

“a) ribasso unico percentuale offerto rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. …

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. …

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, fornendo altresì la tabella giustificativa dei costi della manodopera debitamente compilata e producendo copia della tabella ministeriale di riferimento scaricabile dal sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali http://www.lavoro.gov.it”.

Il tutto prevedendo la sottoscrizione digitale dell’offerta.

L’offerente pur avendo inserito gli elementi dell’offerta economica a sistema (producendo in giudizio la schermata dell’offerta), non ha allegato il modulo offerta economica avendo erroneamente inserito un file totalmente estraneo alla gara.

La stazione appaltante esclude.

Tar Lazio, Roma, sez. I, 17 febbraio 2020, n. 2076 conferma la decisione della stazione appaltante.

“Invero, se pure nella schermata video risultano indicati il ribasso unico percentuale, la stima dei costi per la sicurezza e la stima dei costi della manodopera, tuttavia manca l’allegazione di un documento che abbia il contenuto del modulo 4 (richiesto dalla stazione appaltante a pena di esclusione), nelle cui 5 pagine erano contemplate una serie di dichiarazioni di impegno e accettazione da parte dell’offerente, nonché la sottoscrizione in solido di tutti i componenti del raggruppamento (cfr. all. 3 cit.), con la conseguenza che tali dichiarazioni risultano chiaramente omesse da parte del RTI ricorrente”.

Quanto meno in punto di difetto di sottoscrizione, la decisione è allineata alla giurisprudenza prevalente.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/02/2020 – autore Elvis Cavalleri

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