Esclusione per aver presentato un ribasso dello 0%: legittima?
Un offerente presenta un’offerta senza alcun ribasso sulla base di gara, e viene esclusa sulla base della seguente prescrizione del disciplinare di gara:
«Saranno escluse le offerte economiche che presenteranno importi pari o superiori alla base d’asta sopra indicata».
T.A.R. Veneto, 05 dicembre 2024, n. 2908 accoglie il ricorso proposto avverso l’esclusione .
“l’art. 70, comma 4 del Codice – nel prevedere che “sono inammissibili le offerte … f) il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto” – è funzionale a garantire il rispetto del limite economico fissato dall’amministrazione. La ratio della disposizione consiste, dunque, nel garantire la sostenibilità finanziaria e la corretta pianificazione degli investimenti, evitando che l’amministrazione possa trovarsi vincolata ad accettare offerte che superino la soglia di spesa programmata.
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SCARICA GRATIS LA GUIDA4.1. L’art. 70, comma 4 non fa invece riferimento alle offerte di importo pari a quello fissato a base di gara, la cui esclusione non risulterebbe conforme allo scopo della norma. L’assenza di ribasso sull’importo-base fissato dalla stazione appaltante rende l’offerta priva di carattere migliorativo sotto il profilo economico – circostanza suscettibile di rilevare in sede di attribuzione del punteggio – ma non espone l’amministrazione ad un esborso ulteriore rispetto a quello stanziato, né impedisce il raggiungimento dello scopo cui la procedura è preordinata.
4.2. In definitiva, con l’art. 15.2 del disciplinare è stato introdotto nella lex specialis un requisito di ammissibilità dell’offerta di carattere meramente formale, non sorretto da alcun interesse meritevole, né riconducibile alle cause di esclusione predeterminate dalla legge. Tale disposizione, violando l’art. 10, comma 2, del Codice, è quindi nulla e deve considerarsi non apposta (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020, n. 22).
5. La disposizione del disciplinare appare, altresì, intrinsecamente irragionevole in quanto, imponendo agli operatori di operare un ribasso, senza però predeterminarne il valore minimo, potrebbe essere formalmente rispettata anche da un’offerta inferiore alla base d’asta per un importo non economicamente apprezzabile, se non addirittura simbolico (“nummo uno”). Del resto, come si evince dal verbale di gara n. 3 del 19 settembre 2024, è stata ritenuta ammissibile un’offerta pari a 575.040,00 euro, inferiore di appena lo 0,17 % rispetto alla base d’asta fissata per il Lotto 3 (576.000,00 euro) e quindi tale da non garantire alcun significativo risparmio di spesa, alla luce dei valori in gioco.
5.1. Pertanto, l’esclusione del ricorrente non sarebbe conforme al principio del risultato (di cui all’art. 1 del Codice), volto ad impedire che l’azione amministrativa possa essere vanificata ove non si ravvisino effettive ragioni ostative al raggiungimento degli scopi perseguiti dalla procedura di evidenza pubblica, ossia l’affidamento del contratto al miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo e la sua esecuzione con la massima tempestività (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5789).
5.2. Gli anzidetti obiettivi risulterebbero, invero, frustrati proprio dall’esclusione dell’offerta di Pediacoop che, nonostante la sua netta prevalenza qualitativa (la ricorrente ha ottenuto, infatti, un punteggio tecnico pari, prima della riparametrazione, a 60,40/70 esimi, notevolmente superiore ai 52,20/70esimi attribuiti alla controinteressata E-Health), sarebbe estromessa dalla gara in ragione di una mera violazione formale relativa all’elemento economico, sul quale, peraltro, la competizione tra gli operatori è stata minima: tutte le offerte si collocano, infatti, all’interno di un range di poco più di mezzo punto, dei 30 complessivamente in palio per l’offerta economica.
6. Il ricorso principale risulta, quindi, fondato e meritevole di integrale accoglimento”.
Sul contrasto in punto di operatività del principio di tassatività delle cause di esclusione si veda l’odierna pronuncia del T.A.R. Brescia.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/12/2024 di Elvis Cavalleri
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