Non ammesso avvalimento per l’iscrizione all’albo delle imprese di pulizia.

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L’iscrizione al registro delle imprese di pulizie, per come disciplinata, non è giuridicamente ammissibile se non collegata alla iscrizione in una delle fasce di classificazione previste dalla legge dalla legge n. 82 del 1994 e dal regolamento di esecuzione Ne deriva che il divieto di avvalimento riguarda l’iscrizione nel registro delle imprese di pulizie in quanto collegata a una delle fasce di classificazione, e implica la preclusione ad avvalersi della capacità di terzi anche per la sola maggiore classifica in possesso di questi.

Nel respingere il ricorso sulla sentenza di primo grado Consiglio di Stato, Sez. V, 16/11/2020, n. 7037 ribadisce il principio secondo cui non è ammesso avvalimento per i requisiti di idoneità professionale:

13.4. – La seconda questione che occorre esaminare attiene allo stabilire se il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese delle imprese di pulizie debba essere considerato come requisito di idoneità professionale. In caso di risoluzione della questione in senso positivo, occorrerà conseguentemente stabilire se il divieto posto dall’art. 89, comma 1, cit., sia compatibile con i principi ricavabili dal diritto europeo (e in particolare dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici) in materia di avvalimento.

13.4.1. – Sul primo punto, non sembra dubbio che la norma che impone l’iscrizione al registro delle imprese sia diretta ad accertare l’astratta idoneità professionale dell’operatore economico a svolgere l’attività imprenditoriale in un determinato settore, sul presupposto che si tratti di impresa che abitualmente esercita in concreto quella certa attività in quel determinato settore commerciale o economico.

Astratta idoneità, si è detto, per contrapporla alla verifica della capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale commisurata all’oggetto del contratto da affidare, secondo le indicazioni delineate dall’amministrazione appaltante in sede di requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.

Il requisito di idoneità professionale, per sua funzione, qualifica il soggetto economico nella sua unitarietà, non è scindibile nelle sue diverse componenti o nei suoi diversi profili. In particolare, l’iscrizione al registro delle imprese di pulizie, per come disciplinata, non è giuridicamente ammissibile se non collegata alla iscrizione in una delle fasce di classificazione previste dalla legge dalla legge n. 82 del 1994 e dal regolamento di esecuzione (approvato con il decreto ministeriale n. 274 del 1997), il cui art. 3 (Fasce di classificazione) dispone che «[l]e imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari […]». Ne deriva che il divieto di avvalimento riguarda l’iscrizione nel registro delle imprese di pulizie in quanto collegata a una delle fasce di classificazione, e implica la preclusione ad avvalersi della capacità di terzi anche per la sola maggiore classifica in possesso di questi.

13.4.2. – Quanto al secondo punto, la disciplina nazionale di cui all’art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, è compatibile con la direttiva europea 2014/24/UE, la quale (conformemente a quanto previsto dal diritto interno) all’art. 63 (Affidamento sulle capacità di altri soggetti) disciplina l’avvalimento con riferimento ai soli requisiti di «capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4 […]», con espressa esclusione dei requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, di cui all’art. 58, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva.

Nel caso di specie, posto che – come pacifico in causa – la xxxxx (priva del requisito dell’iscrizione alla fascia di classificazione di cui all’art. 3, lettera G), del decreto ministeriale n. 274 del 1997) ha dichiarato di volersi avvalere di altra impresa per integrare il requisito mancante, illegittimamente la società è stata ammessa alla procedura di gara, come ben deciso sul punto dal primo giudice.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/11/2020 di Roberto Donati

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