L’impresa in concordato omologato non necessita di ulteriori autorizzazioni del giudice delegato o del tribunale

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La ricorrente sostiene che l’aggiudicataria, in stato di concordato preventivo con continuità aziendale già al momento della partecipazione, avrebbe dovuto essere esclusa per non aver fatto istanza e non aver conseguito dal giudice delegato apposita autorizzazione alla partecipazione alla gara. L’autorizzazione, secondo la ricorrente, risulta necessaria sino al decreto di chiusura ex art. 186 l.f., in forza del combinato disposto dell’art. 186-bis della legge fallimentare e dell’art. 110, c. 3, del d. lgs. n. 50 del 2016.

Tar Campania, Napoli, Sez. V, 24/06/2022, n. 4325 respinge il ricorso:

Il motivo è fuori centro.

Ed invero, secondo la costante giurisprudenza, la procedura concordataria in senso proprio, come anche sancito dall’art. 181 l. fallimentare, ha termine con l’omologa del concordato preventivo, a seguito della quale si apre la separata fase di esecuzione (che si concluderà, ove adempiuta, con un decreto di completa esecuzione ai sensi dell’art. 136, comma 3, l. fallimentare).

In tale fase, che segue appunto la omologazione, l’impresa riacquista la piena capacità di agire ai fini del compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in ragione della restituzione della capacità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda in capo all’organo gestorio, che deve operare nel rispetto del piano, senza necessità di autorizzazione, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura.

Dunque, anche ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, l’impresa in concordato omologato non necessita di ulteriori autorizzazioni del giudice delegato o del tribunale, essendo il ruolo del tribunale limitato al controllo dell’attività tramite il commissario giudiziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6030 e 29 maggio 2018, n. 3225; Cass. civ., nn. 12265/2016, 16598/2008, 23638/2007, 23271/2006; Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2018, n. 3225 e Sez. III, 19 luglio 2019; Trib. Padova, 29 luglio 2015, Trib. Pistoia, 31 marzo 2010).

Inconferente è pertanto il richiamo di parte ricorrente all’art. 186-bis, comma 4, l. fallimentare, afferente alla diversa ipotesi in cui non sia ancora intervenuta l’omologazione del concordato, come è desumibile dalla espressa precisazione contenuta nella precitata disposizione per cui “Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato”.

Né tale regime risulta in qualche modo modificato dal codice dei contratti pubblici che espressamente rinvia sul punto alle conferenti disposizioni della legge fallimentare.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/06/2022 di Roberto Donati

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