Le cause di esclusione che dai singoli si trasmettono alla società sono solo quelle di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5-l del Codice dei Contratti. Questo è il principio ribadito dal Tar Brescia.
La ricorrente , tra i vari motivi , evidenzia come non sia stata dichiarata l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5-c-c-bis-c-ter del Dlgs. 50/2016 mediante singole dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Dlgs. 50/2016. Inoltre, nel DGUE della mandante manca ogni riferimento all’assenza di cause di esclusione per quanto riguarda il responsabile tecnico.
Tar Brescia 2 settembre 2020 n. 633respinge il ricorso, evidenziando come le informazioni sugli errori professionali chieste dall’art. 80 comma 5 del Dlgs. 50/2016 siano solo quelle attinenti alla storia professionale della società che partecipa alla gara, e non quelle relative alle vicende personali pregresse dei soggetti con responsabilità gestionali nella suddetta società.
Queste le motivazioni :
A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/09/2020 di Roberto Donati
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