Le cause di esclusione che dai singoli si trasmettono alla società sono solo quelle di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5-l del Dlgs. 50/2016.

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Le cause di esclusione che dai singoli si trasmettono alla società sono solo quelle di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5-l del Codice dei Contratti. Questo è il principio ribadito dal Tar Brescia.
La ricorrente , tra i vari motivi , evidenzia come non sia stata dichiarata l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5-c-c-bis-c-ter del Dlgs. 50/2016 mediante singole dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Dlgs. 50/2016. Inoltre, nel DGUE della mandante manca ogni riferimento all’assenza di cause di esclusione per quanto riguarda il responsabile tecnico.
Tar Brescia 2 settembre 2020 n. 633respinge il ricorso, evidenziando come le informazioni sugli errori professionali chieste dall’art. 80 comma 5 del Dlgs. 50/2016 siano solo quelle attinenti alla storia professionale della società che partecipa alla gara, e non quelle relative alle vicende personali pregresse dei soggetti con responsabilità gestionali nella suddetta società.

Queste le motivazioni :

  1. Con riferimento a questo quadro fattuale, non vi sono i presupposti per escludere il RTI aggiudicatario. In realtà, le due imprese hanno reso esattamente le dichiarazioni chieste dal disciplinare di gara, utilizzando i modelli allegati allo stesso. In questa situazione, se la stazione appaltante avesse ravvisato la mancanza di contenuti rilevanti nelle dichiarazioni, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, per non violare l’affidamento dei concorrenti.
  2. Peraltro, si ritiene che le informazioni sugli errori professionali chieste dall’art. 80 comma 5 del Dlgs. 50/2016 siano solo quelle attinenti alla storia professionale della società che partecipa alla gara, e non quelle relative alle vicende personali pregresse dei soggetti con responsabilità gestionali nella suddetta società. Questi ultimi, una volta inseriti nell’organizzazione societaria, agiscono in un contesto aziendale del tutto nuovo rispetto a quello in cui avevano commesso gli errori professionali, e dunque le informazioni al riguardo non sono predittive circa l’esecuzione dell’appalto oggetto della gara. Si tratta, in definitiva, di informazioni che fuoriescono dalla sfera di interesse della stazione appaltante. Di conseguenza, le cause di esclusione che dai singoli si trasmettono alla società sono solo quelle espressamente qualificate come tali dalla normativa, ossia le condanne per particolari reati e le altre condizioni di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5-l del Dlgs. 50/2016.
  3. La scelta tra dichiarazione cumulativa e dichiarazioni individuali ricade nella libertà di formazione dell’offerta, e nello specifico era espressamente consentita dal modello allegato al disciplinare di gara.
  4. Come si è visto sopra, xxxx srl ha prodotto una dichiarazione generale circa l’assenza di cause di esclusione attraverso la parte III del DGUE, una dichiarazione parimenti generale sull’assenza di errori professionali, e le dichiarazioni individuali riguardanti i reati e le altre condizioni di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5-l del Dlgs. 50/2016. Manca in effetti una dichiarazione individuale del responsabile tecnico, mentre è allegata quella del direttore tecnico. La lacuna relativa al responsabile tecnico non appare tuttavia rilevante. Sul piano formale, il responsabile tecnico non è incluso tra i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Dlgs. 50/2016, e dunque l’estensione delle cause di esclusione collegate a questi ultimi dovrebbe avvenire in via analogica, operazione interpretativa non consentita in malam partem. Sul piano sostanziale, il responsabile tecnico, in quanto figura necessaria per l’iscrizione all’Albo Generale dei Gestori Ambientali, può essere considerato un soggetto univocamente identificabile, e dunque ricompreso nelle dichiarazioni generali effettuate dal legale rappresentante della società.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/09/2020 di Roberto Donati

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