Qualificazione nella categoria scorporabile OS30. Non acquisibile frazionandone l’importo mediante ricorso al subappalto

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Il ricorso incidentale evidenzia come  la ricorrente dovesse essere esclusa perché priva della qualificazione richiesta per l’esecuzione dei lavori rientranti nella categoria scorporabile di opere superspecialistiche a qualificazione obbligatoria (SIOS) OS30 class. I.

Essendo l’importo dei lavori elettrici pari a 180.308,02 euro, la qualificazione per la partecipazione alla gara doveva essere provata con l’Attestazione SOA nella Categoria OS30.

E, non possedendo la qualificazione richiesta, la carenza non poteva essere superabile mediante ricorso al subappalto.

La ricorrente infatti aveva dichiarato che avrebbe subappaltato lavori per una quota pari al 30% del valore totale di quelli della categoria 0S30 svolgendo in proprio, in quella categoria, lavori per € 126.215,614, senza che dunque necessitasse il possesso dell’attestazione SOA.

Tar Liguria, Sez. I, 29/12/2021, n.1122 accoglie il ricorso incidentale:

8.Il ricorso incidentale è fondato.

9.Ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici, «i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono chiamati a provare il possesso dei requisiti di qualificazione, mediante apposita attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate dall’ANAC.

Il successivo art. 89, co. 11, aggiunge che, qualora nell’oggetto dell’appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (c.d. SIOS), non è ammesso l’avvalimento qualora queste abbiano un valore che superi il 10% dell’importo totale dei lavori.

Tra queste, il d.m. n. 248 del 10.11.2016 ricomprende la categoria OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, la quale è peraltro inclusa tra quelle in cui i lavori non possono essere eseguiti direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della specifica qualificazione richiesta, ai sensi dell’art. 12, co. 2, lett. b), del d.l. n. 47 del 2014 (conv. in l. n. 80 del 2014).

10.Nella gara in esame, il disciplinare stabiliva espressamente che, per l’esecuzione dei lavori elettrici e affini, il cui valore era indicato in 180.308,02 euro (e rappresentava quindi una quota superiore al 10% del valore totale a base di gara, quantificato in 616.000 euro), fosse necessario il possesso della qualificazione di cui alla categoria OS30-CL I, ed è stato dimostrato che la ricorrente ne era priva (si v. le relative attestazioni SOA, doc. 4 della controinteressata).

11.La ricorrente obietta che, avendo dichiarato che avrebbe subappaltato lavori per una quota pari al 30% del valore totale di quelli della categoria 0S30, in realtà i lavori che avrebbe svolto in proprio, in quella categoria, avrebbero avuto un valore di 126.215,614 euro (pari al 70% del totale di 180.308,02 euro), dunque inferiore alla soglia di 150.000 che l’art. 84 del codice dei contratti pubblici individua quale limite il cui superamento rende necessario il possesso dell’attestazione di qualificazione.

12.La tesi, tuttavia, non è condivisibile.

Ai fini del rispetto della soglia in questione, si deve infatti considerare l’importo complessivo dei lavori afferenti alla relativa categoria, senza che questo possa essere ulteriormente frazionato mediante ricorso al subappalto e la divisione di un insieme omogeneo di opere tra diversi esecutori, perché, altrimenti, verrebbe facilmente elusa la norma che impone l’obbligo di qualificazione.

Nella specie, quindi, la soglia è superata, perché, come si è detto, l’importo dei lavori elettrici e affini è pari a 180.308,02 euro, pertanto qualunque impresa si proponga di eseguirli in tutto o in parte a qualsiasi titolo – ossia quale appaltatore principale ovvero quale subappaltatore – è tenuta a possedere il requisito di qualificazione di cui alla categoria OS30-CL I.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/12/2021 di Roberto Donati

 

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