Parliamo di requisiti di partecipazione: avvalimento e soccorso istruttorio

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Il delicato tema che lega il contratto di avvalimento al soccorso istruttorio ha trovato nella recente sentenza del T.A.R. Lazio (sentenza 21 aprile 2021, n. 4686 del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater),   una conferma di quanto sia necessario tenere alta l’attenzione su questo argomento.

Partiamo dal presupposto che il contratto di avvalimento prodotto può sostenere unicamente un procedimento di   soccorso istruttorio specificativo; il soccorso   integrativo (ex art.83, co. 9/Codice dei Contratti), si utilizza esclusivamente nel caso in cui non sia stato prodotto il contratto e l’integrazione abbia ad oggetto un contratto con data certa (per intendersi: confermata da intervento del notaio).

Nella fattispecie trattata si esamina l’ipotesi di un contratto prodotto ma estremamente generico, al punto che il ricorrente contesta l’aggiudicazione per la nullità radicale del contratto di avvalimento "per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1418, II comma e 1346 c.c.), radicalmente ostativa alla partecipazione del raggruppamento aggiudicatario" . La commissione di gara, secondo il ricorrente, "non avrebbe potuto attivare, così come è invece avvenuto, il cd. soccorso istruttorio, così di fatto consentendo il deposito di un nuovo contratto di avvalimento, peraltro postumo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte".

Nonostante le giustificazioni prodotte dalla Stazione appaltante basate su una considerazione di mera formalità del contratto di avvalimento; quest’ultimo, effettivamente troppo generico, metteva a disposizione: "documentazione attestante lo svolgimento dei lavori indicati precedentemente, conformi ai requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui al disciplinare di gara, per un importo di € (…); "Sistema di gestione certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015; idonea direzione tecnica, se necessaria; idonee attrezzature e know-how per il regolare svolgimento dei lavori, se necessario"; L'impresa AUSILIATA dichiara di avere la disponibilità della restante attrezzatura tecnica necessaria per l'esecuzione dei lavori, e dell'ulteriore personale idoneo allo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto". 

Il Giudice, non potendo procedere diversamente, ha dunque evidenziato che il contratto avrebbe dovuto prevedere ed indicare dati non generici bensì dettagliare le risorse finanziarie, umane e tecniche messe a disposizione.

Autore: Redazione TuttoGare del 11/05/2021

 

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