Mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale. Soccorso istruttorio!

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Interpretazione “letterale” dell’articolo 50[1] del Codice e delle Linee Guida Anac n.13 da parte del Tar Veneto. Una interpretazione peraltro agevolata dalle previsioni della lex specialis.

La ricorrente, tra i vari motivi, evidenzia come l’aggiudicataria dovesse essere esclusa non avendo presentato il progetto di assorbimento del personale. La stazione appaltante, pertanto, avrebbe dovuto  procedere all’esclusione, in quanto il progetto, da inserire nella busta dell’offerta tecnica, faceva evidentemente parte dell’offerta  e la sua carenza non poteva essere oggetto di soccorso istruttorio.

Invece la stazione appaltante, constatata l’assenza del progetto di assorbimento del personale, ha attivato il soccorso istruttorio.

Tar Veneto, Sez. I, 06/ 04/ 2021, n. 441 respinge il ricorso:

1. Infondato è il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che la mancata allegazione del progetto di assorbimento del personale nella busta dell’offerta tecnica non poteva essere sanata attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio in quanto tale istituto non consente di sanare i vizi relativi all’offerta, ma può essere utilizzato solo per integrare documenti già prodotti e non per presentare nuovi documenti, comunque sul presupposto che si tratti di documenti preesistenti.

1.1. Sotto il primo profilo – l’eccepita inapplicabilità del soccorso istruttorio per sanare i vizi concernenti l’offerta – va rimarcato che in base all’art. 24 del disciplinare il progetto di assorbimento non era oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione di punteggio.

Invero, indipendentemente dalla sua collocazione in offerta tecnica o in documentazione amministrativa, l’art. 50 del Codice “non prevede la valutazione e l’attribuzione di un punteggio ai piani di riassorbimento del personale di cui alla cosiddetta clausola sociale” (TAR Toscana, Sez. II, 31 dicembre 2019, n. 1772).

Tale documento non faceva quindi parte dell’offerta in senso stretto, ma doveva semplicemente essere inserito nella busta relativa all’offerta tecnica anziché nella busta concernente la documentazione amministrativa in quanto potenzialmente idoneo a disvelare profili dell’offerta.

D’altra parte le stesse Linee Guida Anac n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” prevedono che: “La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1.”.

Tale indicazione – non vincolante – delle Linee guida Anac è stata espressamente riprodotta e resa prescrittiva dall’art. 14 del disciplinare di gara.

In definitiva sono le Linee guida e la stessa legge di gara a prevedere nella fattispecie in esame il soccorso istruttorio e a prevedere l’esclusione per l’ipotesi di mancato riscontro alla nota di attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso di specie, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio la controinteressata ha provveduto a presentare il richiamato progetto di riassorbimento, sanando sotto questo profilo la mancata allegazione all’offerta del progetto di assorbimento.

[1] Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

  1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.

a cura di Roberto Donati, Giurisprudenzappalti 06/04/2021

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